CILA per la ristrutturazione del bagno: cos'è, come presentarla e i requisiti necessari. Guida completa per non commettere errori
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Ristrutturazione bagno CILA: progetto di design per interno bagno moderno con elementi funzionali e stile contemporaneo.
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La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per la ristrutturazione del bagno rappresenta, in molti casi, uno strumento fondamentale per avviare i lavori in modo semplice e senza complicazioni burocratiche. Molti proprietari sfruttano o desiderano usufruire delle agevolazioni fiscali per rinnovare il bagno, ma è importante fare una distinzione tra gli interventi che rientrano nell’edilizia libera, per i quali non è necessario alcun titolo abitativo, e quelli che richiedono invece la CILA.

La CILA permette di semplificare l’iter amministrativo, consentendo di iniziare i lavori senza dover richiedere permessi complessi. È necessario fare attenzione alla tipologia di lavori da eseguire, poiché per alcune opere si applicano normative edilizie specifiche, e una corretta classificazione degli interventi è fondamentale per evitare problematiche legali e fiscali. In questo articolo, analizzeremo quando la CILA è necessaria per la ristrutturazione del bagno e quali lavori ne richiedono l’utilizzo.

Quando serve la CILA per ristrutturazione bagno?

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è necessaria per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione del bagno, ma non per tutti. In alcuni casi, è sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva con la data di avvio dei lavori, mentre in altri si richiedono concessioni, autorizzazioni o comunicazioni specifiche.

Come evidenziato da Fisco Oggi, quotidiano dell’Agenzia delle Entratemolte opere non necessitano della CILA, come quelle di edilizia “totalmente libera”, che non richiedono alcun titolo abitativo né una comunicazione al Comune.

La CILA è obbligatoria per interventi di ristrutturazione che comportano modifiche sostanziali di manutenzione straordinaria. La presentazione della CILA richiede l'asseverazione di un professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra). Per le opere che non necessitano della CILA, come la manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione arredi), non è richiesto alcun titolo abilitativo e i lavori possono essere eseguiti liberamente.

Bagno moderno ristrutturato con lavandino elegante e specchio ampio
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L'immagine mostra un bagno moderno con un lavandino bianco e uno specchio grande, caratterizzato da un design minimalista ed elegante. Questo stile si adatta perfettamente alla ristrutturazione bagno con CILA, una pratica che migliora sia la funzionalità che l'estetica degli spazi domestici. 

Quanto costa fare la CILA per ristrutturazione bagno?

Innanzitutto, i costi per la ristrutturazione del bagno dipendono da diversi fattori, non solo dalla necessità della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Tra gli elementi che incidono maggiormente sul prezzo complessivo rientrano la complessità dell’intervento, la località e il numero di professionisti coinvolti nella ristrutturazione.

In linea generale, il costo medio per la redazione della CILA da parte di un professionista abilitato, come un ingegnere, un architetto o un geometra, oscilla tra 200 e 500 euro. A questa spesa si aggiungono i diritti di segreteria comunali, che variano da 20 a 100 euro, a seconda del Comune.

Se l’intervento edilizio richiede anche la certificazione degli impianti, come quello idraulico o elettrico, i costi aumentano ulteriormente.

Di seguito una tabella riassuntiva con i principali costi della CILA

ElementoDettaglioDescrizione
Costo medio CILATra 200 e 500 euroCosto complessivo per la CILA
Costo della CILA per la ristrutturazione bagnoTra 200 e 500 euroCosto complessivo per la CILA specifica per il bagno
Diritti di segreteriaTra 20 e 100 euro (variabile in base al Comune)Costo aggiuntivo per i diritti di segreteria
Professionisti coinvoltiIngegnere, architetto, geometraProfessionisti che redigono e presentano la CILA
Certificazione impiantiCosti aggiuntivi per la certificazione idraulica ed elettricaCosti per la certificazione degli impianti idraulici ed elettrici

Che permessi servono per rifare un bagno?

Per quanto riguarda i permessi necessari per rifare un bagno, questi dipendono dalla natura dell’intervento da realizzare.

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), redatta da un professionista abilitato, deve essere presentata per opere non strutturali, ovvero lavori che non richiedono il permesso di costruire.

Diverso è il caso degli interventi che comportano modifiche strutturali significative, come l’abbattimento di pareti portanti o la realizzazione di nuove aperture. In questi casi, è indispensabile presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). A livello normativo, si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del D.Lgs. 222/2016, che stabilisce che i lavori possono iniziare solo dopo la presentazione della documentazione e l’autorizzazione del Comune.

Infine, per interventi complessi, come l’ampliamento del bagno o lavori su parti strutturali rilevanti, potrebbe essere necessario richiedere un permesso di costruire, regolamentato dall’articolo 10 del D.P.R. 380/2001. Questo tipo di autorizzazione prevede una valutazione approfondita da parte dell’amministrazione comunale prima di poter avviare i lavori.

 Ristrutturazione bagno senza CILA

  Prima di avviare la ristrutturazione di un bagno, è importante verificare se sia necessaria la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). La CILA è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali o impiantistiche significative. Tuttavia, non è necessaria per lavori di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura, la sostituzione della rubinetteria o interventi minori.

Inoltre, non è richiesta per interventi come la messa a norma degli edifici, la realizzazione di impianti tecnologici e alcuni lavori previsti dall’articolo 16-bis del TUIR.

Ristrutturazione del bagno: CILA o SCIA?

 Come già specificato nei paragrafi precedenti, nel rispetto della normativa vigente, esistono diverse tipologie di opere edilizie per la ristrutturazione del bagno, che possono richiedere la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, in alcuni casi, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La scelta tra le due certificazioni dipende dalla tipologia di intervento da realizzare.

Come indicato da Fisco Oggi, l’attuale disciplina edilizia prevede diverse categorie di attività edilizia, ciascuna con specifici obblighi burocratici. Di seguito, una panoramica delle principali categorie e dei relativi titoli abilitativi:

Categoria di Attività EdiliziaDescrizione
Attività edilizia "totalmente libera"Interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo né una comunicazione al Comune. Esempi: piccole manutenzioni, lavori di decorazione.
Interventi "in attività libera" (CILA)Interventi che necessitano di una comunicazione al Comune (CILA) e dell'asseverazione di un tecnico abilitato per l’inizio lavori. Esempi: rifacimento impianti, sostituzione sanitari.
Attività edilizia soggetta a permesso di costruireInterventi previsti dall’articolo 10 del Testo Unico dell’Edilizia, che richiedono un permesso di costruire. Esempi: ampliamento o modifiche strutturali rilevanti.
Attività edilizia soggetta a "super SCIA"Interventi che possono essere avviati con una "super SCIA", un’alternativa al permesso di costruire per specifiche tipologie di lavori.
Attività edilizia soggetta a SCIAInterventi che non rientrano nelle categorie precedenti e che richiedono la presentazione di una SCIA. Esempi: modifiche strutturali non rilevanti.

A seconda della tipologia di lavoro da realizzare, la documentazione corretta deve essere presentata al Comune. Se i lavori riguardano modifiche non strutturali, come la sostituzione dei sanitari o il rifacimento degli impianti, sarà sufficiente la CILA.

Diversamente, per interventi edilizi più complessi, che prevedono modifiche strutturali o un maggiore impatto sull’edificio, potrebbe essere necessaria una SCIA o, in alcuni casi, un permesso di costruire.

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