CILA o SCIA? Che si tratti di manutenzione straordinaria o ordinaria, i soggetti che desiderano svolgere dei lavori edilizi nel proprio edificio o unità immobiliare necessitano di uno di questi permessi. Capita spesso di non riuscire a fare distinzione tra le due documentazioni.
Cerchiamo di fare chiarezza sulle caratteristiche e i contesti in cui adoperare le autorizzazioni e quando optare per la CILA o la SCIA.
Che differenza c’è tra SCIA e CILA?
Quando si tratta di attività edilizia, è essenziale ottenere i permessi necessari da trasmettere al Comune con firma di un tecnico abilitato per garantire la conformità legale dei lavori in atto. I documenti in questione sono tre:
- SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività);
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
- Permesso di costruire.
Quando si deve fare la Scia? Quando invece bisogna optare per CILA e il permesso di costruire?
La SCIA viene richiesta per i lavori che impattano gli elementi strutturali e la sagoma dell’edificio, mentre la CILA riguarda essenzialmente i lavori effettuati all’interno degli immobili che non riguardano le componenti strutturali dell’edificio.
Il permesso di costruire, infine, è un titolo abilitativo che viene utilizzato per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e per le modifiche di volumetria ed il cambio della destinazione d’uso.
Più nello specifico, la SCIA deve essere utilizzata quando si interviene sulle componenti strutturali dell’immobili e, dunque, riguarda principalmente i seguenti interventi:
- Opere di manutenzione straordinaria che coinvolgono parti strutturali dell’edificio;
- interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio;
- ristrutturazione edilizia che non richiede il permesso di costruire.
D’altra parte, i lavori che rientrano nella CILA riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria che non impattano sugli elementi strutturali dell’edificio, non intervengono con la finalità di cambio della destinazione d’uso dell’unità e per i quali non è richiesto il permesso di costruzione.
In particolare, si tratta delle seguenti tipologie di lavori:
- Manutenzione straordinaria di tipo “leggero”;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- restauro e risanamento conservativo di tipo “leggero”;
- interventi edilizi che non rientrano nell’edilizia libera, SCIA o permesso di costruire;
- rinnovo o sostituzione di parti dell’edificio;
- installazione o integrazione di servizi tecnologici e igienico-sanitari.
Infine, quando si tratta di accorpamento o frazionamento tra SCIA e CILA viene richiesta quest’ultima, purché la divisione o unione delle unità immobiliari non comporti modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o il cambio della destinazione d’uso originaria.
CILA o SCIA per bonus e agevolazioni: facciamo chiarezza
Con l’introduzione dei Bonus relativi alle ristrutturazioni degli edifici e le agevolazioni ottenibili per la modifica di spazi interni o esterni agli immobili, molti proprietari si sono dovuti confrontare con l’individuazione del permesso giusto, CILA o SCIA?
Comprendere quale sia la documentazione necessaria per poter accedere ai Bonus risulta fondamentale per coloro che desiderano effettuare una piccola ristrutturazione con CILA o SCIA, ad esempio una ristrutturazione del bagno con CILA o SCIA, o ancora, iniziare lavori di più grande entità senza rinunciare ai benefici delle misure governative sugli interventi edilizi.
CILA e SCIA per superbonus 110 e bonus mobili
Il superbonus 110% è una misura introdotta in Italia per incentivare la ristrutturazione energetica degli edifici e la riqualificazione urbana e consiste in un credito d’imposta del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, efficientamento e installazione di pannelli fotovoltaici.
Per ottenere il superbonus 110% è possibile presentare il permesso CILA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobile per cui è necessario il Permesso di costruire.
Per quanto riguarda il bonus mobili, detrazione fiscale individuata per spingere i cittadini all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, non dovrebbe servire nessuno dei due documenti, né CILA né SCIA.
CILA o SCIA per bonus facciate?
Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2020 che prevede uno sconto d’imposta del 90% per la riqualificazione esterna degli edifici.
Le spese ammissibili per poter accedere all’agevolazione riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle facciate e, pertanto, per poterne usufruire è necessario presentare la CILA redatta da un professionista.
CILA o SCIA per sismabonus?
Il sismabonus (ora sdoppiato in sismabonus ordinario e supersismabonus) è una misura adottata per promuovere gli interventi di adeguamento sismico degli edifici. La detrazione prevista va dal 50% all’85% per i lavori di miglioramento delle classi sismiche dell’immobile.
Quanto ai permessi CILA o SCIA per l’accesso al sismabonus la scelta dipende dalla tipologia di intervento. Qualora i lavori dovessero modificare le caratteristiche strutturali dell’edificio si dovrà optare per la CILA.
Al contrario, se i lavori di adeguamento sismico dovessero impattare sulla struttura dell’immobile, si dovrebbe richiedere la SCIA.
CILA o SCIA? I costi da sostenere per ottenere i permessi
Le pratiche edilizie esaminate fino ad ora non sono gratuite. I costi per CILA e SCIA possono essere influenzati dai seguenti fattori:
- Complessità dell’intervento da effettuare;
- Tipologia e dimensioni dell’immobile;
- Tariffe applicate dal Comune o dalla Provincia competente.
In aggiunta a tali fattori, per individuare i costi di CILA e SCIA totali è necessario valutare l’entità delle spese relative al tecnico abilitato, ovvero un geometra, un ingegnere, architetto o perito industriale, che si occuperà della redazione del documento.
Volendo fare una stima, quanto costano Cila e Scia? Il costo della CILA si aggira attorno ai 500€ mentre la SCIA invece può essere pagata circa 700€. Infine, la pratica più costosa è il permesso di costruire, che può raggiungere anche i 1.500€.
CILA o SCIA in sanatoria: normativa e sanzioni
La CILA e SCIA in sanatoria sono entrambi procedimenti previsti dalla legge per la regolarizzazione di opere edilizie già in corso o già realizzate in difformità dalla normativa urbanistica.
La CILA in sanatoria viene presentata quando i lavori sono già iniziati e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ai ⅔ della sanzione prevista per la mancata presentazione, ovvero circa 333,33 euro anziché 1.000 euro.
La SCIA in sanatoria, invece, permette di regolarizzare opere edilizie già realizzate in difformità, a patto che siano compatibili con i piani e i regolamenti vigenti.
In caso di mancata presentazione della SCIA o di realizzazione in difformità con la normativa urbanistica, è prevista una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile e comunque non inferiore a 516 euro.
Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati, è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e una sanzione che va da 516 euro a 10.329 euro.
Ad ogni modo, la regolarizzazione delle opere edilizie CILA e SCIA in sanatoria permette di evitare sanzioni più pesanti e di avere la certezza che i lavori siano conformi alla normativa vigente.
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