Ecco quando è riconosciuta l'agevolazione fiscale e quali sono i documenti da trasmettere e conservare
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La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Ad affermarlo la nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate. Ma, nel dettaglio, quando è riconosciuta l’agevolazione? E cosa accade in caso di vendita del box pertinenziale? Ecco cosa è necessario sapere e cosa dice il manuale del Fisco.

Come indicato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 50% - che deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo – è riconosciuta:

  • per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”. La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Costruzione del box pertinenziale, tutto sulla detrazione

Ma come funziona la detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune? Innanzitutto, è necessario che i nuovi posti e le autorimesse siano pertinenziali a una unità immobiliare a uso abitativo.

Poi, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
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I chiarimenti sulla detrazione per l’acquisto del box pertinenziale

Anche per l’acquisto del box spetta la detrazione, in questo caso limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

È possibile beneficiare dell’agevolazione se c’è la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione; se esiste un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente (nel caso in cui il parcheggio sia in corso di costruzione, ci deve essere l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione); se l’impresa costruttrice documenta i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).

Cosa accade in caso di acquisto contemporaneo di casa e box

Si possono poi verificare acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, in questi casi la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Il Fisco ha poi evidenziato che la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. Tale vincolo deve però risultare costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

Cosa accade in caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali

Quando si tratta di assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato.

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo pertinenziale, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

Quali sono i documenti per la detrazione in caso di acquisto del box pertinenziale

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso dell’atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione; della dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto; del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che: il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione; dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

Ma cosa accade se le spese vengono pagate senza bonifico? In merito, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 sono state fornite le istruzioni proprio in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.

Nello specifico, solo in caso di acquisto di box pertinenziale a un immobile abitativo, si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

  • il pagamento avvenga in presenza del notaio;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Vendita del box auto pertinenziale, cosa accade alla detrazione

La guida dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione fiscale, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita.

In assenza di tale indicazione nell’atto, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Lo stesso chiarimento è stato fornito da Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Un contribuente ha infatti domandato: “Dovendo procedere alla vendita di un box auto pertinenziale acquistato beneficiando della detrazione Irpef, posso continuare, dopo la cessione, a detrarre le rate residue?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha prima ricordato che “la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto di posti auto pertinenziali, già realizzati dall’impresa costruttrice, limitatamente alle spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere attestate da apposita documentazione rilasciata dal venditore”. 

E ha poi sottolineato che, “laddove si proceda alla vendita del box pertinenziale per il quale si è beneficiato della detrazione, il proprietario dell’immobile principale può continuare a fruire della detrazione purché ciò venga indicato espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale”.

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