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L’Inps ha pubblicato la circolare numero 40 del 2 marzo 2018 con la quale ha illustrato i dettagli in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Vediamo quanto spiegato.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta – per l’eventuale periodo residuo – in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.

Con la circolare l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Quanto disposto trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire del beneficio in trattazione.

La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Qui tutti i dettagli contenuti nella circolare Inps.

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