I dipendenti del settore privato, che fino al 31 marzo 2019 delegavano la richiesta di assegni familiari Inps alla propria azienda, da ora possono accedere alla procedura telematica per farlo in autonomia. Ecco come.
Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) sono un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e assimilati. Dal 1 aprile 2019 la modalità di richiesta è cambiata: i lavoratori del settore privato (tranne gli agricoli a tempo indeterminato) devono infatti presentare la domanda di ANF non più tramite il proprio datore di lavoro ma online sul sito dell’INPS. Dal 1 giugno la procedura on line è accessibile dal sito Inps per le domande di assegni erogati dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Chi ha diritto agli assegni familiari
Gli assegni familiari spettano ai:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- colf, badanti e baby sitter regolarmente assunti;
- lavoratori parasubordinati (collaboratori iscritti alla gestione separata senza partita IVA);
- pensionati (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
- titolari di ammortizzatori sociali (NASpi, CIG);
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto INPS.
Istruzioni per richiedere assegni familiari da parte di dipendenti privati non agricoli
In caso di richiesta di ANF da parte di dipendenti privati nel settore non agricolo, la domanda va trasmessa all’Inps in via telematica, come indicato dalla circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45.
In particolare, la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata tramite uno dei seguenti canali:
- web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Assegni familiari, calcolo degli importi
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Assegni familiari arretrati
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Assegni familiari, istruzioni per i datori di lavoro privati non agricoli
I datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Potranno inoltre calcolare l’importo e liquidare gli assegni effettuando il relativo conguaglio, come ultima data, nella denuncia UNIEMENS relativa a giugno 2019.
Assegni familiari, esito della domanda
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà possibile modificare la propria condizione familiare o di reddito presentando, sempre esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF/DIP”.
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