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Agevolazioni prima casa e trasferimento residenza
Agevolazioni prima casa e trasferimento della residenza GTRES

Con la sentenza n. 28061, la Cassazione è intervenuta in materia di agevolazioni prima casa. In particolare, ha spiegato che succede se il cambio della residenza non avviene entro 18 mesi, anche se a causa del prolungarsi dei lavori di ristrutturazione.

La Corte di cassazione, come evidenziato da Fisco Oggi che ha esaminato il caso, ha affermato che “il contribuente che acquista un’abitazione con le agevolazioni prima casa e non trasferisce, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile perde il diritto al beneficio fiscale anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull’immobile stesso”.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un contribuente che aveva acquistato, usufruendo delle agevolazioni prima casa, un’abitazione situata in un Comune diverso da quello nel quale era residente alla data del rogito. Nell’atto si era dato obbligo di trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ha però constatato il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile e così ha emesso un avviso di revoca delle agevolazioni.

La tesi del contribuente è stata dapprima accolta dalle Commissioni tributarie, sia in primo che in secondo grado, affermando che il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto era da imputare a ritardi burocratici e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione, necessari in quanto l’immobile versava in condizioni di degrado, quindi giustificabile.

Di avviso diverso la Cassazione, che ha ritenuto legittimo l’avviso dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, la Corte di cassazione ha affermato che la normativa in tema di acquisto di abitazioni in forma agevolata distingue le seguenti ipotesi, prevedendo una diversa disciplina:

  • “in generale, il contribuente che acquista un’abitazione agevolata è tenuto ad avere o a spostare, entro diciotto mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata; pertanto, di regola, al fine della spettanza delle agevolazioni, non occorre trasferire la residenza proprio nell’abitazione acquistata con le agevolazioni, ma è sufficiente avere la residenza nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile agevolato;
  • nella particolare ipotesi in cui il contribuente trasferisce, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale aveva usufruito delle agevolazioni, si verifica la decadenza dalle agevolazioni, salvo il caso in cui il contribuente stesso, entro un anno dall’alienazione dell’immobile proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale; soltanto in questo caso, il contribuente, al fine di conservare le agevolazioni, deve destinare l’immobile oggetto del ‘riacquisto’ a propria abitazione principale”.

Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che il contribuente, constatando il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione, avrebbe dovuto spostare la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato e non necessariamente presso lo stesso immobile. Poiché ciò non è stato fatto, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l’avviso di revoca delle agevolazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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