Una nota di chiarimento dell'Enea aiuta a far chiarezza sulla differenza tra le pratiche di asseverazione dell'ecobonus ordinario e quelle per il superbonus 110. Vediamo cosa si evince da questa nota di precisazione.
Asseverazione ecobonus
L'asseverazione per l'ecobonus ordinario, come precisa in lettere cubitali l'Enea non è l'asseverazione da inviare al Portale Superecobonus. Con data di inizio lavori prima del 6/10/2020 l'asseverazione, quando richiesta, riguarda solo i requisiti tecnici dell'intervento e può essere sostituita in alcuni casi semplici.
Con data di inizio lavori a partire dal 6/10/2020, invece, quando richiesta, l'asseverazione riguarda: i requisiti tecnici dell'intervento, la congruità delle spese più il computo metrico. Può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del fornitore/produttore. Ma in questo caso, precisa Enea, occorre il rispetto dei massimali di costo.
Il computo metrico per l'ecobonus "ordinario" non va trasmesso all'Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario.
Asseverazione superbonus 110
Diversa è l'asseverazione per il superbonus 110 che deve essere inviata attraverso il portale Superbonus.
L'asseverazione serve per:
- Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori)
- Superbonus cessione del credito (SAL 30%/Sal 60%/ a fine lavori)
- Superbonus sconto in fattura (SAl 30%, Sal 60%/ a fine lavori)
L'asseverazione per il superbonus riguarda:
- Requisiti tecnici
- Congruità delle spese
Nel portale superecobonus si allega sempre il computo metrico. L'asseverazione non può mai essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.
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