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Decreto Sostegno, le misure per gli stagionali
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Il decreto Sostegno (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede tra le altre cose anche degli interventi per gli stagionali. Si tratta di un'indennità una tantum pari a 2.400 euro.

Nello specifico, il decreto Sostegno, o decreto Sostegni, all'articolo 10, prevede indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Per quanto riguarda in particolare le misure del decreto Sostegno per gli stagionali, ai lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno  cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

A beneficiare dell'indennità di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegno, o Sostegni, per gli stagionali sono nel dettaglio gli stagionali o i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; gli stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoraori autonomi occasionali privi di partita Iva; gli incaricati di vendita a domicilio.

La domanda per ricevere l'indennità di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegno per gli stagioni deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 
 

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