La detrazione per interventi di ristrutturazione è possibile in caso di contratto di comodato? E come funziona? Si possono poi recuperare le quote restanti in caso di cessazione del comodato? Il tema è stato affrontato dal Fisco, che ha offerto alcuni interessanti chiarimenti rispondendo ad alcuni quesiti. Ma la questione è stata affrontata anche dalla Cassazione. Vediamo quanto precisato e cosa sapere in tema di detrazioni e contratto di comodato.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione al comodatario, come funzionano
In tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione al comodatario è intervenuto il Fisco. I chiarimenti sono arrivati in risposta a un quesito presentato a Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, è stato domandato: "In qualità di comodatario di un immobile ad uso abitativo vorrei ristrutturare lo stesso, effettuando interventi edilizi che danno diritto a richiedere la detrazione del 50%. Vi chiedo se il consenso del proprietario ad eseguire i lavori deve risultare da un atto scritto in data antecedente l’inizio dei lavori".
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha precisato che la detrazione per l’effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta non soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (per esempio, il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ma non finisce qui. Con un altro quesito rivolto sempre a Fisco Oggi è stato poi domandato: "In qualità di comodatario di un immobile, con contratto registrato, ho sostenuto nel 2020 spese di ristrutturazione con agevolazione 50% che sto recuperando nel 730 in 10 quote. A fine anno cesserà il comodato, posso continuare a recuperare le restanti quote? Posso trasferirle al comodante? Oppure verranno perse?".
In merito, il Fisco ha chiarito che "quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori) la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/1998)".
Se quindi la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite, il comodatario può continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Il Fisco ha sottolineato che "non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni".
Detrazioni con comodato, quando e come acquisire il consenso del proprietario
Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, purché formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere la detrazione.
Il Fisco ha poi ricordato che "presupposto fondamentale per poter accedere all'agevolazione è che l'atto attestante la detenzione dell'immobile (in questo caso il contratto di comodato) risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente".
Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato
Con la sentenza numero 13424/2021, la Cassazione è intervenuta in tema di detrazione per interventi di ristrutturazione e contratto di comodato. Nello specifico, ha chiarito che la detrazione per interventi di ristrutturazione spetta a chi detiene l'immobile e sostiene le spese, nel caso specifico al comodatario, anche senza la registrazione del relativo contratto che ne certifichi la data certa.
Secondo quanto spiegato, infatti, senza la registrazione della scrittura privata è possibile dimostrare la "data certa" anche "sulla base di fatti che stabiliscano in modo indiscusso l'anteriorità della formazione del documento".
Nel caso in esame, un contribuente ha fatto ricorso contro una cartella di pagamento recante le maggiori imposte per il disconoscimento della detrazione per le spese di ristrutturazione effettate dallo stesso contribuente-comodatario. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione non spettava in quanto il contratto di comodato non era registrato e quindi non era idoneo a legittimare la detenzione dell'immobile perché atto privo di data certa.
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