Commenti: 0
Superbonus 110, le pertinenze non rientrano nel calcolo delle unità immobiliari
GTRES

Con le risposte n. 461 e n. 464, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus 110 e pertinenze. Secondo quanto chiarito, sono escluse dal calcolo delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario, ma per i lavori effettuati sulle parti comuni rientrano ai fini della verifica del limite di spesa su cui determinare la detrazione, anche se l'edificio non è in condominio.

In particolare, con la risposta n. 461, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che l'accesso al superbonus 110 per cento prevede il conteggio delle sole unità abitative. Le pertinenze, dunque, sono escluse dal calcolo delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario.

Con la risposta n. 464, invece, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che "ai fini del superbonus si contano soltanto le unità abitative" e ha poi spiegato che, "come chiarito in risposta a un'interrogazione parlamentare, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in 'condominio'. Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze".

Si ricorda che, per quanto riguarda il superbonus 110 per cento, il decreto Semplificazioni ha portato alcune importanti novità. In particolare, “per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al superbonus”. L’accesso al superbonus 110 per cento è inoltre “esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche”.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account