Cosa dice la sentenza n. 25486 della Cassazione
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La Cassazione è intervenuta in tema di agevolazioni prima casa e ha chiarito in che modo deve essere considerato il terreno agricolo. Vediamo quanto è stato precisato.

Agevolazioni prima casa e terreno agricolo, che tipo di rapporto intercorre

Come indicato da Fisco Oggi, con la sentenza n. 25486, la Cassazione ha spiegato che "il terreno circostante il fabbricato, per il quale il contribuente abbia invocato l'agevolazione prima casa, con l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ridotta del 4% – ancorché l'acquisto dello stesso terreno sia soggetto a un differente trattamento fiscale, non usufruendo del beneficio invocato per il fabbricato – deve essere considerato, comunque, in quanto giardino a durevole servizio del fabbricato (secondo l'accertamento fattone dal giudice di merito), come parte integrante dell'area scoperta pertinenziale ai fini del calcolo della superficie utile complessiva per definire l'immobile di lusso".

Rapporto pertinenziale, qual è il significato

Nello stabilire la sua sentenza, la Cassazione ha fatto riferimento ad alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate e ha delineato cosa si intende con "rapporto pertinenziale", che - come precisato con una un'altra sentenza - "presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio a un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica e il potere di disporre di entrambi i beni".

La Cassazione ha quindi chiarito che "il relativo accertamento nel caso di due immobili comporta un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione".

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Chi può usufruire delle agevolazioni prima casa?

Per usufruire delle agevolazioni prima casa, l'abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)

  • A/3 (abitazioni di tipo economico)

  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)

  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)

  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)

  • A/7 (abitazioni in villini)

  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni prima casa.

Per usufruire dei benefici, l'abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Se si è già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, la casa già posseduta deve essere venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Cosa vuol dire terreno di pertinenza?

Un terreno è di pertinenza a un immobile quando ha con esso un collegamento funzionale e quando il proprietario intende destinarlo a servizio della casa.
 

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