Commenti: 0
Real Estate
GTRES

Il cittadino trasferito all’estero per motivi di lavoro può richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa in Italia anche se non ha nazionalità italiana, ma quella di uno Stato dell’Unione europea? Il quesito è stato posto al Fisco, che ha offerto i suoi chiarimenti, sottolineando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho letto che chi si trasferisce all’estero per motivi di lavoro può richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa in Italia anche se non ha nazionalità italiana ma quella di uno Stato dell’Unione europea. È così? Sapevo che per avere le agevolazioni bisognava essere cittadini italiani emigrati all’estero”.

Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha sottolineato che l’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023 ha modificato i criteri necessari per avvalersi delle agevolazioni prima casa con riferimento agli acquisti di abitazioni non di lusso da parte di acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Real Estate
GTRES

Nello specifico, l’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023 evidenzia che “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro” e ha “risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento” può beneficiare delle agevolazioni prima casa.

Il Fisco ha sottolineato che, secondo le nuove disposizioni, le agevolazioni prima casa possono essere richieste dalle persone fisiche che, contestualmente:

  • si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale);
  • anteriormente all’acquisto dell’immobile, sono state residenti in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia per almeno cinque anni la loro attività (non necessariamente in modo continuativo);
  • hanno acquistato l’immobile nel Comune di nascita, o in quello in cui avevano la residenza, o in quello in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Il Fisco ha infine ricordato che per richiedere le agevolazioni prima casa devono sussistere, comunque, le condizioni indicate nelle lettere b) e c) della nota II-bis contenuta nell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986. In sintesi: “assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione; non è richiesto, invece, che il contribuente che vive all’estero stabilisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato”.
 

Segui tutte le notizie del settore immobiliare rimanendo aggiornato tramite la nostra newsletter quotidiana e settimanale. Puoi anche restare aggiornato sul mercato immobiliare di lusso con il nostro bollettino mensile dedicato al tema.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account