La comunicazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti condominiali dell’edificio deve essere trasmessa sempre all’Agenzia delle Entrate oppure ci sono casi in cui l’amministratore non è obbligato? A chiarirlo è il Fisco in seguito a uno specifico quesito posto da un contribuente, ricordando anche che il provvedimento del 21 febbraio 2024, per le spese riferite all’anno 2023, ha disposto la proroga del termine di scadenza per effettuare la trasmissione dei dati al 4 aprile 2024. Vediamo nel dettaglio quanto precisato.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Si chiede di precisare quando un amministratore di condominio non è obbligato a trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti condominiali dell’edificio”.
Via libera all’esonero in caso di cessione del credito o sconto in fattura
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha precisato che gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica solo quando, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, invece dell’utilizzo diretto della detrazione.
L’obbligo scatta con l’utilizzo diretto della detrazione
Il Fisco ha poi spiegato che l’obbligo scatta nel caso in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini ha scelto la detrazione d’imposta. In questo caso, l’amministratore è tenuto a trasmettere telematicamente i dati riguardanti tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali tutti i condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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