Cosa si intende per domicilio? Quali sono i criteri per identificarlo? Sulla questione è intervenuto il Fisco, che ha ricordato quanto stabilito dalla circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono state offerte agli uffici le istruzioni operative in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Vediamo quanto precisato.
Lo spunto per approfondire il tema e fornire i necessari chiarimenti è stato il quesito di un contribuente, che a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, ha domandato: “Trascorro lunghi periodi all’estero per motivi di lavoro. La mia convivente continua a risiedere stabilmente in Italia, nella casa di mia proprietà, dove torno regolarmente nei fine settimana. Posso essere considerato domiciliato in Italia?”.
La nuova disciplina della residenza
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che con la circolare n. 20/2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina della residenza introdotta dal Dlgs n. 209/2023 (decreto fiscalità internazionale). E ha sottolineato che, “in materia di domicilio, il decreto ha abbandonato il riferimento alla definizione civilistica, introducendo una nuova interpretazione valida ai fini fiscali”.
Nello specifico, in base a questa nuova impostazione, “il domicilio è identificato come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del soggetto considerate prioritarie rispetto a quelle di natura economica”.
Nel dettaglio, la circolare precisa che nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come, ad esempio, il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi).
Il criterio di radicamento della residenza fiscale basato sul domicilio
Illustrando la nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche, in particolare il criterio di radicamento della residenza fiscale basato sul domicilio, la circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “il nuovo articolo 2, comma 2, del Tuir, nel riproporre il criterio di radicamento della residenza basato sulla sussistenza del domicilio nel territorio dello Stato, ne fornisce una nuova e specifica definizione, secondo la quale ‘per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona’. La scelta operata dal Legislatore privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo d’imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico”.
La circolare ha poi precisato che, “come chiarito nella Relazione tecnica al Decreto, ‘l’inserimento nel Tuir di una definizione specifica di domicilio ha l’obiettivo di ridurre l’ampio contenzioso tributario venutosi a creare negli ultimi anni in virtù del rinvio contenuto nel vigente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico’. Nella nozione di ‘relazioni personali e familiari’ si ritiene rientrino sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere distabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo”.
E ha chiarito che “nella medesima Relazione illustrativa, inoltre, viene precisato che, con il Decreto, il Legislatore ha sostituito ‘(…) il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente (…)’. In definitiva, in base al rinvio alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, si rimanda, per le parti di rilevanza, al Commentario al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (di seguito anche “Modello Ocse”)”.
Il documento ha quindi sottolineato che, “al fine di valutare la configurazione del domicilio di una persona nel nostro Stato, occorre, quindi, operare una verifica che tenga conto delle circostanze sopra menzionate, non tralasciando, tuttavia, di considerare anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano. Si pensi, ad esempio, al caso di una persona che si iscrive nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e inizia a lavorare all’estero, ma mantiene a propria disposizione, a qualunque titolo, una casa in Italia, lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro. Tali circostanze possono rappresentare elementi sintomatici del mantenimento di un legame stretto con il nostro Stato e potrebbero dar luogo alla configurazione del domicilio nel nostro Paese. Si tratta, evidentemente, di valutazioni da condurre caso per caso, sulla base di elementi fattuali, tenuto conto della varietà di fattispecie che possono concretamente verificarsi e della molteplicità degli elementi che, nelle differenti situazioni, possono essere presi in considerazione”.
La circolare ha poi evidenziato: “Va, altresì, tenuto conto che la crescente mobilità delle persone fisiche può rendere più complessa l’individuazione della residenza, laddove i medesimi criteri si verifichino in Stati differenti. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, senza integrare alcun ulteriore requisito di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, Tizio mantenga contemporaneamente in Italia e nello Stato Beta un’abitazione di proprietà. Nell’abitazione italiana sono presenti i figli di Tizio, nati da un primo matrimonio, mentre nella casa situata nello Stato Beta vive l’attuale coniuge di Tizio. Quest’ultimo lavora ordinariamente in Italia, si reca frequentemente in vari Paesi per viaggi professionali nonché nello Stato Beta durante i fine settimana e i periodi di astensione dal lavoro. Durante l’anno, Tizio permane mediamente 145 giorni in Italia, 120 giorni nello Stato Beta e 100 giorni in altri Paesi. In una fattispecie come quella descritta, non è immediata l’individuazione dello Stato in cui si concentrano le relazioni personali e familiari, che potrebbero essere equivalenti in entrambi i Paesi (avendo Tizio i figli in Italia e la moglie nello Stato Beta). In tal caso, si ritiene che un utile criterio possa essere individuato nel periodo di permanenza fisica sul territorio dello Stato. Nella fattispecie in esame, quindi, Tizio risulterebbe residente in Italia”.
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