È possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa per una nuova costruzione se in precedenza si è già goduto della detrazione? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare quali sono i casi che non determinano la decadenza del beneficio fiscale, che permette di pagare in misura ridotta l’imposta di registro, se si acquista da un privato, e l’Iva, se si acquista da un’impresa. Ecco nello specifico quando ricordato dal Fisco.
L’occasione per ricordare quando non si perdono le agevolazioni prima casa se in passato si è già beneficiato della detrazione è stata una domanda posta a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate: “Ho acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa che ho successivamente rivenduto. Posso mantenere il beneficio oppure incorro nella decadenza in caso di costruzione di un nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che, una volta usufruito delle agevolazioni prima casa, esse non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
- il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale;
- il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abitazione principale. Non è necessario che il fabbricato sia ultimato, ma è sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (risposta n. 29/2025);
- il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
Di conseguenza, se si è già goduto delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, si è poi venduto l’immobile e si procede alla costruzione di un nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale, non si perde il beneficio fiscale a patto che il nuovo immobile a uso abitativo venga costruito, entro un anno dalla vendita o dalla donazione, su un terreno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
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