La possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale in misura piena è legata al possesso di determinati requisiti
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Il bonus ristrutturazione è stato prorogato nel 2026 alle stesse condizioni del 2025, quindi al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda abitazione. Ma è possibile beneficiare dell’agevolazione in misura piena solo con il preliminare? Un quesito interessante, che può suscitare l’attenzione di molti promissari acquirenti. Ma qual è la posizione dell’Amministrazione finanziaria? Cerchiamo di capirlo insieme.

Di bonus ristrutturazione con preliminare ne ha parlato il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, sottolineando come al momento chi ristruttura casa prima di sottoscrivere il rogito può beneficiare solo di sconti ridotti, quindi di un’agevolazione al 36% anziché al 50%.

In molti casi, dopo la sottoscrizione del preliminare di acquisto, con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso nell’immobile, il promissario acquirente può accordarsi con il venditore per iniziare subito i lavori di ristrutturazione. Questo però, per il promissario acquirente, può significare perdere la possibilità di beneficiare dell’aliquota maggiorata al 50%. Quest’ultima, infatti, spetta a chi effettua le spese ed è residente nell’immobile e ha la titolarità di un diritto reale

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In questo quadro, entra in gioco la circolare n. 8/E. Nello specifico, in merito alla residenza è stato spiegato che l’immobile può essere adibito ad abitazione principale al termine dei lavori di ristrutturazione. Via libera, dunque, al bonus ristrutturazione al 50%. 

Rimane però il problema legato al diritto di proprietà. A tal proposito, infatti, la circolare n. 8/E afferma: “Si evidenzia che, per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente”. Se quindi all’avvio dei lavori il promissario acquirente non è proprietario dell’immobile, l’aliquota da considerare è al 36%.

C’è dunque una certezza: il futuro acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione fiscale. Ma, come evidenziato dal Sole 24 Ore, ci sono determinate condizioni da rispettare: il futuro acquirente dell’immobile deve essere stato immesso nel possesso, deve eseguire i lavori a proprio carico e deve avere un compromesso registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

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