L’articolo 26 del Testo unico delle imposte sul reddito (Tuir) stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. E, nell’ultimo periodo, afferma che “per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”. Ora il Fisco ha spiegato cosa accade se si ricevono i canoni di locazione arretrati dopo aver già beneficiato del relativo credito d’imposta per morosità.
Lo spunto è stato offerto da un quesito presentato a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, a cui è stato chiesto: “Come devo comportarmi se ho ricevuto dei canoni di locazione arretrati dopo aver già beneficiato del relativo credito d’imposta per morosità?”.
Canoni di locazione non percepiti in dichiarazione
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha spiegato quali sono gli obblighi del proprietario che, dopo aver utilizzato il credito d’imposta derivante da canoni di locazione non percepiti, incassa in tutto o in parte i canoni arretrati. Nello specifico, il proprietario che ha utilizzato il credito d’imposta per morosità e che poi ha incassato i canoni arretrati deve a dichiarare il maggior reddito al momento della compilazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’incasso delle somme.
Il Fisco ha poi chiarito che il maggior reddito imponibile rideterminato andrà assoggettato a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria), anche nel caso in cui il contratto di locazione prevedesse il regime della cedolare secca.
Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti, di cosa si tratta
Grazie al credito d’imposta per canoni di locazioni non percepiti, i proprietari di immobili abitativi possono recuperare le imposte già versate su affitti scaduti e non incassati a causa della morosità dell’inquilino. Tale credito d’imposta viene applicato in seguito alla convalida di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento.
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