Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122, stabilsce che, per gli immobili in costruzione, in assenza di fideiussione a garanzia delle somme versate al costruttore prima del rogito, l'acquirente può dichiarare nullo il contratto preliminare d'acquisto in qualsiasi momento e richiedere la restituzione di quanto pagato.
Così pure sarebbe prevista, anche in presenza della fideiussione, la restituzione almeno degli acconti (i 40.000,00 euro) in caso di risoluzione per inadempimento e qualora il costruttore non dimostri di aver avuto, in seguito al suo ripensamento, un danno superiore al valore della caparra. Danno che dovrà essere da lui dimostrato.
Da quello che lei scrive pare però di comprendere che da parte del costruttore non ci sia una mancanza di volontà ma una manifesta impossibilità di far fronte alla restituzione delle somme di denaro a suo tempo incassate.
Un'alternativa, in questo caso, potrebbe essere quella di rimettere in vendita l'immobile con l'accordo dell'impresa, al fine di reperire un nuovo soggetto disponibile a procedere con l'acquisto al posto suo. Il calo del mercato potrebbe determinare per lei una perdita economica probabilmente di gran lunga inferiore alle somme già versate.
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Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122, stabilsce che, per gli immobili in costruzione, in assenza di fideiussione a garanzia delle somme versate al costruttore prima del rogito, l'acquirente può dichiarare nullo il contratto preliminare d'acquisto in qualsiasi momento e richiedere la restituzione di quanto pagato.
Così pure sarebbe prevista, anche in presenza della fideiussione, la restituzione almeno degli acconti (i 40.000,00 euro) in caso di risoluzione per inadempimento e qualora il costruttore non dimostri di aver avuto, in seguito al suo ripensamento, un danno superiore al valore della caparra. Danno che dovrà essere da lui dimostrato.
Da quello che lei scrive pare però di comprendere che da parte del costruttore non ci sia una mancanza di volontà ma una manifesta impossibilità di far fronte alla restituzione delle somme di denaro a suo tempo incassate.
Un'alternativa, in questo caso, potrebbe essere quella di rimettere in vendita l'immobile con l'accordo dell'impresa, al fine di reperire un nuovo soggetto disponibile a procedere con l'acquisto al posto suo. Il calo del mercato potrebbe determinare per lei una perdita economica probabilmente di gran lunga inferiore alle somme già versate.
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