Dipende dalla Regione in cui si trova l'immobile. Dal 2012, invece, dovrebbe riguardare l'intero territorio italiano; inoltre non occorrono per i fabbricati antecedenti l'anno di costruzione 1970 ammenocchè non viene richiesta una ristrutturazione.
A me non risulta che ci sia un obbligo per immobili construiti dopo il 1970. Da dove lo leggete? che io sappia il certificato serve per compravendere o per avere sovvenzioni, per ristrutturazioni e nuovi edifici da depositarsi nei comuni.....ma non dipende dall'anno di costruzione.
La normativa vigente (in tutto il territorio)prevede che venga consegnata al momento del rogito la certificazione energetica alla parte compratrice, il notaio quindi non allega la documentazione al rogito, prende solo atto e certifica che sia stato consegnato questo documento. La normativa quindi parla di consegna di a.C.e. E non permette più di fare l'autocertificazione in classe g come era ormai prassi. Quello che cambia nelle varie regioni sono le figure che possono svolgere questa pratica, in alcune sono professionisti che hanno frequentato corsi specifici con relative abilitazioni (e in queste gia dall'anno scorso era obbligatoria per qualsiasi immobile anche per i contratti di affitto l'a.C.e.) in altre possono eseguirla tutti i tecnici (geometri, architetti, ingegneri. Periti) nel 2012 si parla invece di obbligo di avere la certificazione per tutti gli immobili che vengono messi sul mercato e sugli annunci sarà obbligatorio specificarne la classe di rendimento....quindi anche per poter pubblicare un annuncio su idealista ad esempio sarà indispensabile avere questo documento, non è ben chiaro se lo sarà in tutta Italia o soli nelle regioni dove si è legiferato una bella spesa da anticipare solo per poter mettere in vendita...e la paghi anche se rientra in classe g, di certo non una bella pubblicità per il tuo immobile.. "Ma è obbligatorio che siano tutti in classe a o non fa differenza anche la e??" non esiste nessun obbligo che ricada in una classe specifica sugli usati...cade dove cade, mentre le nuove edificazioni dovrebbero rispettare una certa classe di consumo come da normativa vigente. Questo è quanto io ho compreso, poi devo ire che hanno una grande confusione anche i notai su questo argomentano.
La Lombardia ...come al solito arriva per prima. Quindi n so gli altri ma noi dobbiamo inserire il tutto anche se solo pubbliciziamo e nn solo al rogito, ecco che ci dicono : CERTIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGATORIA DAL 01/01/2012 Dal 01 gennaio 2012, sarà obbligatoria per tutti gli immobili proposti sul mercato, sia in vendita che in locazione, da privati o da operatori del settore, la Certificazione Energetica dell'unità immobiliare posta sul mercato.
DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE
Delibera IX/2555 del 24/11/2011 della Giunta regionale della Lombardia
L'obbligo dell'indicazione della classe energetica negli annunci commerciali è oggetto di un decreto nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri all'inizio di quest'anno che recepisce la direttiva comunitaria 2009/28/CE e stabilisce la sua entrata in vigore al 1° Gennaio 2012.
Ogni regione ha competenza diretta a regolamentare la materia e grazie all'intervento di FIMAA Lombardia e di FIAIP Lombardia, la delibera della Giunta regionale lombarda, di cui all'oggetto, ha previsto che l'obbligo di dichiarazione delle prestazioni e delle classi energetiche degli edifici oggetto di annunci commerciali per la vendita e per la locazione (giornali, manifesti, volantini, siti web, spot radio e televisivi) sia da considerarsi in capo a tutti i soggetti che effettuino l'annuncio ("persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.") .
La delibera in sintesi:
- Applica l'obbligo a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, spot radio e televisivi per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc. (Punto 1);
- Stabilisce la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 in caso di omessa indicazione (punto 5);
- Assegna la competenza dell'accertamento, della contestazione della violazione, dell'irrogazione e dell'introito delle sanzioni al Comune in cui è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di violazione (punto 5);
6 Risposte:
Dipende dalla Regione in cui si trova l'immobile. Dal 2012, invece, dovrebbe riguardare l'intero territorio italiano; inoltre non occorrono per i fabbricati antecedenti l'anno di costruzione 1970 ammenocchè non viene richiesta una ristrutturazione.
Ma è obbligatorio che siano tutti in classe A o non fa differenza anche la e??
A me non risulta che ci sia un obbligo per immobili construiti dopo il 1970. Da dove lo leggete? che io sappia il certificato serve per compravendere o per avere sovvenzioni, per ristrutturazioni e nuovi edifici da depositarsi nei comuni.....ma non dipende dall'anno di costruzione.
Ma è obbligatorio che siano tutti in classe A o non fa differenza anche la e??
La normativa vigente (in tutto il territorio)prevede che venga consegnata al momento del rogito la certificazione energetica alla parte compratrice, il notaio quindi non allega la documentazione al rogito, prende solo atto e certifica che sia stato consegnato questo documento. La normativa quindi parla di consegna di a.C.e. E non permette più di fare l'autocertificazione in classe g come era ormai prassi. Quello che cambia nelle varie regioni sono le figure che possono svolgere questa pratica, in alcune sono professionisti che hanno frequentato corsi specifici con relative abilitazioni (e in queste gia dall'anno scorso era obbligatoria per qualsiasi immobile anche per i contratti di affitto l'a.C.e.) in altre possono eseguirla tutti i tecnici (geometri, architetti, ingegneri. Periti) nel 2012 si parla invece di obbligo di avere la certificazione per tutti gli immobili che vengono messi sul mercato e sugli annunci sarà obbligatorio specificarne la classe di rendimento....quindi anche per poter pubblicare un annuncio su idealista ad esempio sarà indispensabile avere questo documento, non è ben chiaro se lo sarà in tutta Italia o soli nelle regioni dove si è legiferato una bella spesa da anticipare solo per poter mettere in vendita...e la paghi anche se rientra in classe g, di certo non una bella pubblicità per il tuo immobile.. "Ma è obbligatorio che siano tutti in classe a o non fa differenza anche la e??" non esiste nessun obbligo che ricada in una classe specifica sugli usati...cade dove cade, mentre le nuove edificazioni dovrebbero rispettare una certa classe di consumo come da normativa vigente. Questo è quanto io ho compreso, poi devo ire che hanno una grande confusione anche i notai su questo argomentano.
La Lombardia ...come al solito arriva per prima. Quindi n so gli altri ma noi dobbiamo inserire il tutto anche se solo pubbliciziamo e nn solo al rogito, ecco che ci dicono :
CERTIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGATORIA DAL 01/01/2012
Dal 01 gennaio 2012, sarà obbligatoria per tutti gli immobili proposti sul mercato, sia in vendita che in locazione, da privati o da operatori del settore, la Certificazione Energetica dell'unità immobiliare posta sul mercato.
Testo Delibera - Cerificazione Energetica obbligatoria
DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE
Delibera IX/2555 del 24/11/2011 della Giunta regionale della Lombardia
L'obbligo dell'indicazione della classe energetica negli annunci commerciali è oggetto di un decreto nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri all'inizio di quest'anno che recepisce la direttiva comunitaria 2009/28/CE e stabilisce la sua entrata in vigore al 1° Gennaio 2012.
Ogni regione ha competenza diretta a regolamentare la materia e grazie all'intervento di FIMAA Lombardia e di FIAIP Lombardia, la delibera della Giunta regionale lombarda, di cui all'oggetto, ha previsto che l'obbligo di dichiarazione delle prestazioni e delle classi energetiche degli edifici oggetto di annunci commerciali per la vendita e per la locazione (giornali, manifesti, volantini, siti web, spot radio e televisivi) sia da considerarsi in capo a tutti i soggetti che effettuino l'annuncio ("persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.") .
La delibera in sintesi:
- Applica l'obbligo a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, spot radio e televisivi per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc. (Punto 1);
- Stabilisce la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 in caso di omessa indicazione (punto 5);
- Assegna la competenza dell'accertamento, della contestazione della violazione, dell'irrogazione e dell'introito delle sanzioni al Comune in cui è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di violazione (punto 5);
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