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Cancellazione trascrizione pignoramento immobiliare, i casi
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Si parla di pignoramento, o meglio, di espropriazione immobiliare quando chi vanta un credito attestato da un titolo esecutivo procede al recupero dell’importo in seguito al pignoramento e alla vendita all’asta dei beni immobili di proprietà del debitore. Ci sono però dei casi in cui è possibile la cancellazione del pignoramento immobiliare. Andiamo a scoprirli.

In particolari, lo Studio Cataldi ha riportato i casi, normativamente tipizzati, che conducono alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Estinzione fisiologica

Un primo caso fa riferimento all’esito fisiologico dell’espropriazione immobiliare.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento”.

Iniziativa del debitore

Ci sono poi i casi che conseguono a un’iniziativa del debitore:

  • l’opposizione all’esecuzione;
  • l’opposizione agli atti esecutivi;
  • l’opposizione del terzo laddove questi fosse pregiudicato dall’espropriazione.

Previa e motivata istanza, il giudice dell’Esecuzione può sospendere in sede di opposizione il giudizio di esecuzione laddove ricorrano gravi motivi.

Il provvedimento, che assume la forma dell’ordinanza, può essere reclamato fermo restando che, laddove il reclamo non venga promosso e non venga incardinato il giudizio di merito, il g.e. può dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ai sensi dell’art. 624 comma 3 c.p.c., “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma”.

C’è poi un’ulteriore circostanza che determina la cancellazione del pignoramento ed è quella indicata dall’art. 632 c.p.c. il quale dispone che “con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis”.

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