Commenti: 0
Spese ristrutturazione e risparmio energetico, in caso di comproprietà ecco a chi spetta la detrazione
GTRES

Se si è comproprietari di un’unità immobiliare e si effettuano spese di ristrutturazione dell’immobile comprendenti anche interventi sulla casa per il risparmio energetico, a chi spetta la detrazione? Solo a chi ha effettuato i relativi pagamenti o a entrambi? L’associazione dei geometri fiscalisti, Agefis, ha offerto alcuni chiarimenti.

Nel dettaglio, l’Agefis ha spiegato che sia le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente, di cui all’articolo 16-bis TUIR, sia quelle relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007), possono essere portate in detrazione dal soggetto che effettivamente le ha sostenute a prescindere dalla quota di possesso dell’immobile.

In questo senso si era già espressa la Circolare del 24 febbraio 1998 n. 57 del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Servizio III, titolata “Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna e Calabria”, secondo cui “nel caso di comproprietà o di contitolarità del diritto reale, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso dell’immobile, ha diritto a calcolare la detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico”.

Tali precisazioni hanno valore anche per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di cui al citato articolo commi da 344 a 349 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità