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Recupero edilizio, le novità sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi
GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero edilizio.

All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:

Quali novità sono state introdotte dall’ultima legge di bilancio sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero edilizio?

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:

In linea generale, in relazione agli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta (10%). In base al tipo di intervento, l’agevolazione si applica alle prestazioni di servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, alla cessione dei beni. Rispetto a questi ultimi, in particolare, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, nel caso in cui l’appaltatore fornisca beni di “valore significativo” (come individuati dal Dm 29 dicembre 1999), l’Iva ridotta si applica agli stessi beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni). In altri termini, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi (articolo 7, comma 1, lettera b, legge 488/1999).

La legge di Bilancio 2018, con una disposizione di carattere interpretativo, ha chiarito come individuare correttamente il valore dei beni significativi quando nell’ambito dell’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi (ad esempio, tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In tal caso, l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni. In altri termini, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene significativo, ma in quello della prestazione. Diversamente, devono confluire nel valore dei beni significativi, e non in quello della prestazione, se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. Inoltre, la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento (articolo 1, comma 19, legge 205/2017).

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