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Cessione proprietà immobiliare a ridosso della cartella del Fisco, è frode
GTRES

Con la sentenza n. 40442 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione della proprietà immobiliare a ridosso del ricevimento della cartella può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ecco il caso esaminato.

Il Tribunale di Sulmona ha condannato un contribuente alla pena di un anno di reclusione per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila.

Il contribuente ha fatto ricorso, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, confermando l’indirizzo della Ctr abbruzzese. Secondo la Corte, la vendita dei beni immobili da parte del ricorrente, avvenuta a ridosso del ricevimento dell’ennesima cartella esattoriale, è sufficientemente idonea a far presumere:

il compimento di una condotta commissiva, consistente nell’eseguire atti simulati di alienazione o nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l’azione di riscossione coattiva;

per quanto premesso al punto 1) è del tutto palese la pericolosità della condotta che è di per sé condicio sine qua non per la realizzazione della fattispecie del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo che non richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei – in base ad un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario – a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771).

Il reato previsto dall’art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione “al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, per manifesta infondatezza, atteso che è stato sollevato per casi non consentiti, essendo i motivi di gravame strettamente collegati. Il fatto che la vendita dei beni immobili da parte del ricorrente sia avvenuta a ridosso del ricevimento dell’ennesima cartella di pagamento, dell’importo di € 1.956.849,44, quindi tale da far ragionevolmente presumere che in caso di inadempimento sarebbe scaturita la tempestiva azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è di per sé sufficientemente idoneo a determinare l’ipotesi del reato di cui all’art. 11 del dlgs 74/2000.

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