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Agevolazioni canone concordato, quali sono le novità
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Con il decreto ministeriale 16 gennaio 2017 sono state riviste le procedure per la stipula dei contratti a canone concordato. Vediamo quali sono le novità per poter usufruire delle agevolazioni relative al canone concordato.

Secondo quanto previsto, nella definizione del canone serve l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; in alternativa, serve l’attestazione da parte di un’organizzazione firmataria dell’intesa locale della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo.

Come sottolineato dalla risoluzione n. 31/2018 dell’Agenzia delle Entrate, l’attestazione costituisce elemento necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia evidenziato che l’attestazione non è necessaria per i contratti stipulati nei Comuni che non hanno adeguato i propri accordi territoriali alle disposizioni del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 oppure per i contratti stipulati prima dell’adeguamento degli accordi territoriali, anche se oggetto di successive proroghe.

Ma quali sono le agevolazioni relative al canone concordato? Per l’Irpef il canone già ridotto ordinariamente del 5% ha un’ulteriore riduzione del 30% anziché del 15%. Se si opta per la cedolare secca, l’aliquota è del 10% invece che del 21%. Ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.

Nel dettaglio:

  • il reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini del’'imposta comunale sugli immobili e il comune di  ubicazione dello stesso fabbricato;

  • nel caso si decida di optare per la cedolare secca, l’aliquota calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10%;

  • l’applicazione dell’imposta nella forma della cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;

  • ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

  • ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonché ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

  • le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;

  • spetta una detrazione del 19% dell’imposta lorda sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni;

  • ai fini dell’Imu e della Tasi con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l’imposta è determinata applicando rispettivamente l’aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento.

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1 Commenti:

juliettalibero
5 Febbraio 2019, 13:01

Buongiorno, vorrei fare una domanda un po' fuori topic, ma sempre inerente al canone concordato. Ho potuto constatare che in molti annunci è già fissato un prezzo per la casa e la tipologia contrattuale prevista è 3+2 contratto concordato. Vorrei sapere, come potrei fare io, possibile affittuario a tutelarmi e constatare che effettivamente il prezzo che viene richiesto è frutto degli accordi e delle tabelle regionali? Non dovrebbero presentarmi la tabella con il calcolo dell'affitto? Ringrazio chi risponderà, Un saluto
Julia

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