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Frazionamento prima casa e perdita agevolazioni, parola alla Cassazione
GTRES

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del frazionamento della prima casa e sulla relativa perdita delle agevolazioni. Lo ha fatto con l’ordinanza 1833 del 23 gennaio 2019. Vediamo quanto affermato.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il frazionamento in due appartamenti dell’unità immobiliare acquistata con l’agevolazione “prima casa” e la loro successiva vendita con atti separati prima del decorso di cinque anni dall’acquisto legittima l’amministrazione a sancire la decadenza dell’agevolazione entro il termine triennale decorrente dall’ultima delle due vendite.

Il caso riguarda un contribuente che ha acquistato una casa nel 2004, frazionandola in due unità e vendendone una nel 2005 e un’altra nel 2007, senza procedere a riacquisto. Nel 2011 l’amministrazione ha comminato la decadenza dell’agevolazione, anche con riferimento all’atto di vendita del 2005. Secondo la Ctp l’accertamento è stato tardivo, mentre la Ctr ha ribaltato la sentenza di primo grado e il giudizio l’appello è stato confermato in Cassazione.

Dall’agevolazione prima casa si decade non solo in caso di alienazione totale della casa acquistata con il beneficio fiscale, prima del decorso di un quinquennio dalla data di acquisto e senza effettuare un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione infraquinquennale, ma anche in caso di alienazione parziale.

Ne consegue che anche il termine per comminare la decadenza decorre dallo spirare dell’anno successivo rispetto all’alienazione parziale. E, viceversa, non è possibile che decorso il termine triennale esso venga riaperto dall’alienazione di un ulteriore diritto, quota o porzione del bene acquistato con l’agevolazione e rimasto di titolarità del contribuente beneficiato dall’agevolazione in sede di acquisto.

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Leonardo Villani
1 Aprile 2022, 11:39

Se invece il frazionamento avviene da singola unità immobiliare acquisita come prima casa a due e solo per una delle due viene ceduto solo usufrutto ad una moglie (ad esempio)? Io credo che in questo caso non si perdano i benefici perché non viene alienato nessuna parte del bene (rispettivamente rimane in capo al beneficiario piena proprietà dell'una, nuda proprietà dell'altra). Inoltre non si paga l'imu su nessuna delle due unità perché per la seconda sdarebbe dovuta dall'usufruttuario per il quale sarebbe abitazione principale e quindi non dovuta. Secondo voi come stanno le cose?

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