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Agevolazioni Imu con la prova della locazione a canone concordato
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Con l’ordinanza 7414 del 15 marzo 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che per fruire delle agevolazioni Imu il titolare dell’immobile deve presentare al Comune la dichiarazione e la documentazione idonea a provare che sia stato locato a canone concordato.

Si tratta di un obbligo che deve essere osservato sia se previsto dalla legge sia se imposto dal regolamento comunale. L’amministrazione comunale ha il potere di riconoscere il trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato e di fissare le condizioni per avere diritto al beneficio fiscale.

Secondo i giudici di legittimità, il diritto alle agevolazioni Imu non è attribuito direttamente dalla legge 431/1998, che disciplina le locazioni a canone concordato. La scelta spetta ai Comuni, che per l’Ici avevano il potere di stabilire aliquote ridotte per i titolari di immobili che li concedevano in locazione a canone agevolato. Non è previsto “un diritto generalizzato a ottenere tale riduzione di imposta per i locatori. La scelta se stabilire o meno le aliquote inferiori al minimo legale spetta ai Comuni, che devono operare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”. Oggi per l’Imu è prevista l’agevolazione fiscale per gli immobili locati a canone concordato e il beneficio viene elargito sotto forma di riduzione di imposta.

In merito ai presupposti per fruire del trattamento agevolato e al fatto se sussista o meno l’obbligo di presentare la dichiarazione per averne diritto, la giurisprudenza di merito ha espresso vedute differenti.

Con la sentenza 2804/2018, la Commissione tributaria regionale di Palermo ha stabilito che il contribuente non ha diritto a fruire delle agevolazioni Ici se non dichiara al Comune che l’immobile è stato concesso in comodato gratuito al figlio. La stessa regola vale per l’Imu. Per i giudici di appello, “sulla scorta del regolamento comunale la contribuente era tenuta a comunicare la concessione dell’immobile in comodato gratuito al figlio, non risultando che l’ente fosse a conoscenza di tale circostanza”.

Con la sentenza 93/2018, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia si è espressa in senso contrario, ritenendo irrilevante l’omessa comunicazione per l’immobile affittato a canone concordato. La Commissione ha precisato che i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che non può essere negata la riduzione Imu per un immobile affittato a canone concordato solo perché l’interessato non ha inviato all’amministrazione un’apposita dichiarazione con gli estremi del contratto, prevista dal regolamento comunale, entro il termine fissato.

Per la Commissione provinciale l’omessa comunicazione non può far venir meno il diritto alla riduzione, in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate e l’amministrazione ne era a conoscenza, poiché le informazioni sul patrimonio immobiliare sono acquisibili dalla banca dati catastale. Lo stesso principio dovrebbe valere per gli immobili dati in uso gratuito, la cui destinazione di fatto potrebbe essere accertata attraverso la residenza anagrafica. Anche se, ex lege, al di là delle previsioni contenute nel regolamento comunale, di norma è imposto di presentare la dichiarazione qualora il contribuente vanti il diritto a fruire di un trattamento agevolato.

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1 Commenti:

fulvia
9 Aprile 2019, 18:01

La Cassazione sentenzia, ma l agenzia delle entrate va per la sua strada. Vedi il riconoscimento del benefit prima casa nel medesimo comune in cui si abbia gia un immobile ma dato in affitto, quindi inutilizzabile giuridicamente. Queste notizie sono interessanti basta sapere, però, che per arrivare ad avere ragione in Cassazione, devi pagarti tre gradi di giudizio.
Ne vale la pena????

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