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La sentenza n. 42567 della Corte di cassazione
La sentenza n. 42567 della Cassazione GTRES

Con la sentenza n. 42567 del 17 ottobre 2019, la Cassazione è intervenuta in materia di residenza all’estero e casa in Italia. Vediamo quanto precisato.

La Corte di Cassazione ha stabilito, in particolare, che – in base al combinato disposto dell’articolo 2 del Dpr n. 917/1986 e dell’articolo 43 del Codice civile – il contribuente che ha la residenza fiscale in Italia è obbligato a presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all’Iva. Nel dettaglio, si considera residente fiscalmente in Italia il contribuente che, sebbene risieda all’estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli interessi economici e delle relazioni personali, per la maggior parte del periodo d’imposta.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i consumi mediamente superiori a quelli di un nucleo familiare di tre o quattro persone registrati nell’abitazione italiana erano stati la prova della presenza continuativa in Italia del contribuente e della sua famiglia.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, confermando quanto deciso dai giudici di merito. Nel dettaglio, come spiegato da Fisco Oggi, la Cassazione ha respinto sottolineando il fatto che la Corte d’appello avesse posto l’accento su alcuni elementi che facevano propendere per la residenza in Italia: “il contribuente aveva prestato una consulenza di notevole importo nei confronti di una società di Milano, per la durata di sei mesi”; “a Milano aveva stipulato un contratto di locazione di un immobile per un anno, contratto debitamente registrato”; sono stati poi trovati, tramite indagini finanziarie, ingenti importi transitati sui conti correnti italiani.

Per comprovare poi la presenza stabile in Italia, è stato evidenziato che la moglie e la figlia del contribuente risiedevano a Rapallo dove dimoravano in maniera continuativa. Fatto quest’ultimo verificabile dai consumi dell’abitazione, “che, in due anni, sono risultati mediamente superiori a 7.000 kw, ovvero quasi il doppio del consumo medio annuo di un nucleo familiare di tre/quattro persone”.

Considerando tutti questi elementi, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che il contribuente “svolgesse la sua attività professionale in Italia, in quanto quivi era il centro dei suoi interessi professionali, economici e personali”.

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