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Indicazioni calcolo acconto cedolare secca 2020
Le indicazioni per il calcolo dell'acconto per la cedolare secca 2020 GTRES

Quale metodo si può utilizzare per il calcolo dell'acconto per la cedolare secca 2020? Vediamo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge del 08/04/2020 n. 23.

A fare luce sul tema è Fisco Oggi rispondeno al quesito di una contribuente. Come ricordato, "per agevolare i contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020, a causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, l'art. 20 del decreto legge n. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo 'previsionale' anziché quello 'storico', prevedendo la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute".

Via libera dunque per il calcolo dell'acconto per la cedolare secca 2020 al metodo previsionale. Ma attenzione, come sottolineato, l'agevolazione vale "solo se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo d'imposta in corso".

Vediamo cosa dice nel dettaglio l'articolo 20 del decreto-legge del 08/04/2020 n. 23:

"Art. 20. (Metodo previsionale acconti giugno)

In vigore dal 09/04/2020

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019".

Fisco Oggi ha poi ricordato che "con la circolare n. 9/2020 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la previsione introdotta dal citato decreto legge si applica, oltre che a Irpef, Ires e Irap, anche: all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione; all'Ivie, l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero; all'Ivafe, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero".

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