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Cosa può fare il condominio in caso di acquisto di un immobile e spese condominiali pregresse
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In caso di acquisto di un immobile a chi spettano le spese condominiali pregresse? Sul tema è intervenuta la Corte di appello di Milano. Vediamo quanto chiarito.

Una possibilità in più per il condominio per il recupero delle spese condominiali in caso di vendita di un immobile. Secondo quanto chiarito dalla Corte di appello di Milano, anche se gli accordi tra le parti sono "di regola inopponibili al condominio, quest'ultimo può avvalersi di eventuali clausole che obblighino l'acquirente a farsi carico delle spese ancora dovute dal venditore e può rendere irrevocabile la pattuizione in suo favore con una semplice dichiarazione unilaterale, giudiziale o extragiudiziale, secondo lo schema dell'accollo di cui all'art. 1273 c.c.".

La Corte di appello ha esaminato quanto disposto dall'art. 63 disp. att. c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al riparto delle spese condominiali tra venditore e acquirente di un'unità immobiliare. In particolare, nel caso in cui dopo la delibera assembleare che ha disposto lavori di manutenzione straordinaria l'immobile sia venduto, a dover provvedere alle spese condominiali è il vecchio proprietario. L'acquirente deve rispondere delle obbligazioni condominiali successive al momento in cui è diventato condomino, avendo il diritto di rivalersi sul vecchio proprietario qualora debba rispondere delle obbligazioni condominiali precedenti. Inoltre, come evidenziato da Italia Oggi, "la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente l'acquisto".

E' importante però considerare il contratto di compravendita. Talvolta, infatti, il contratto di compravendita può contentere una particolare clausola. Nel caso esaminato, in base a tale clausola la parte venditrice garantiva "di non avere in corso pendenze e vertenze con il condominio e che non erano state deliberate opere con conseguenti spese straordinarie non comunicate alla parte acquirente e non considerate nella determinazione del corrispettivo, e, dall'altra parte, si precisava che, salva e non derogata la disposizione dell'art. 63 disp. att. c.c., le spese condominiali, sino a un certo importo, se e in quanto dovuto, fossero a carico della parte acquirente, essendosi di tale circostanza tenuto conto nella determinazione del prezzo". Il nuovo condomino, dunque, "aveva assunto su di sé l'obbligo di pagamento delle pregresse spese condominiali lasciate insolute dagli alienanti, seppure entro un certo limite di spesa, senza alcuna distinzione fra spese ordinarie e straordinarie". Un impegno che va a qualificarsi come accollo, "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c.".

La Corte di appello di Milano ha dunque ritenuto che la clausola presente nel contratto di compravendita rappresentasse un accollo delle spese condominiali dovute dal venditore, anche se in un certo limite.
 

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