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Cessione del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione, quando è possibile
GTRES

L'articolo 121 del decreto rilancio chiarisce quando è possibile la cessione del credito in relazione al superbonus 110 per cento. Vediamo quanto chiarito.

A riproporre il tema è un contribuente che ha domandato al Fisco: "Nel corso del 2019 ho sostenuto spese di ristrutturazione. Nel modello 730/2020 ho inserito, come previsto dalla norma, la prima delle 10 rate previste. Posso, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla mia banca le rate residue?".

Il Fisco ha così replicato: "La risposta è negativa. La possibilità di cedere il credito, introdotta dal 'Decreto Rilancio', precisamente con l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo".

Nello specifico, l'articolo 121 del decreto rilancio ("Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile") recita, al comma 1:

"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari". 
 

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