I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Via libera alle agevolazioni prima casa se a causa del Covid-19 non c'è l'alienazione entro un anno
GTRES

Con la risposta n. 345, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di agevolazioni prima casa e ha chiarito che non perde il beneficio il contribuente che ha acquistato un'abitazione usufruendo del bonus e che non è riuscito a procedere all'alienazione entro un anno dell'altro immobile di sua proprietà a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Vediamo nello specifico quanto affermato.

Nel formulare la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato le condizioni grazie alle quali è possibile usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Poi ha ricordato che con il decreto liquidità è stata disciplinata, all'articolo 24, la sospensione dei termini relativi all'agevolazione prima casa

In base a quanto disposto con l'articolo 24, "i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che con la circolare del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti proprio in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare gli adempimenti per evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa per coloro che ne hanno usufruito. Nello specifico, come riportato, "è stato chiarito che la norma, allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Il Fisco ha dunque evidenziato che tra i termini oggetto di sospensione c'è anche "il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa".

Nel caso in esame, avendo l'istate acquistato l'immobile il 16 maggio 2019 e scadendo il termine per l'alienazione dell'immobile pre-posseduto il 16 maggio 2020, sussiste la possibilità di fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 24 del decreto-legge, n. 23 del 2020. Ne consegue che il termine per l'alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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