Ecco quanto affermato con la risposta n. 419
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Ecosismabonus 2020, alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli interventi
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Con la risposta n. 419, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito agli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus) effettuati su parti comuni degli edifici. Ecco quanto spiegato.

Fornendo la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: "Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 - finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) - spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (cd. ecobonus), e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 (cd. sismabonus) del citato decreto n. 63 del 2013, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".

L'Agenzia delle Entrate ha dunque sottolineato che gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e l'efficacia degli interventi effettuati deve essere tale da determinare la riduzione di una o due classi di rischio sismico. In particolare, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono quelli indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), quindi interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari". 

In merito agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, finalizzati al risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che "sono quelli che interessano l'involucro dell'edificio stesso con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva". 

Per poter usufruire delle detrazioni, sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati su edifici esistenti. Sono infatti esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Quindi, nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

E' poi necessario che gli edifici interessati dall'agevolazione abbiano determinate caratteristiche tecniche, ad esempio devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. 

Nel fornire un'altra importante precisazione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato quanto stabilito dalla circolare n. 19/E, ossia che "qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni". Con "parti comuni di edificio residenziale" ci si riferisce "alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori". L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, nel caso l'edificio sia costituito solo da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, "non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come 'parti comuni' e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità". 

Nel caso in cui, come prospettato dall'istante che ha presentato l'interpello, il corpo principale sia costituito da un'unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente, ma di carattere pertinenziale, "non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari", non è possibile "fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus)". Quel che eventualmente è possibile fare è "fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici" per i lavori sulle singole unità immobiliari. 

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