Commenti: 0
Ripartizione delle spese per la sostituzione dell'ascensore, alcuni chiarimenti
Pixabay

Come funziona la ripartizione delle spese per la sostituzione dell'ascensore? A fare un po' di chiarezza ci pensa la Cassazione. Vediamo quanto stabilito.

I principi della Cassazione sono stati ricordati dal Sole 24 Ore che, tramite il Quesito del Lunedì, ha risposto alla domanda di un contribuente chiarendo quali sono i soggetti tenuti a concorrere ai costi legati all'impianto.

La prima cosa da verificare è se nell'eventuale regolamento condominiale contrattuale esista una diversa pattuizione delle spese per la sostituzione degli ascensori. Nel caso non fosse presente tale pattuizione, bisogna prendere come riferimento il primo comma dell'articolo 1124 del Codice civile, che recita: "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo".

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, "si ritiene che anche i condòmini proprietari di negozi al piano terreno, pur se con accesso autonomo dalla pubblica via, siano tenuti a partecipare alla relativa spesa". 

A tal proposito, la sentenza 23222 della Cassazione ha chiarito che "a differenza dell'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'articolo1124 del Codice civile", e che "l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto e in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne".
 

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account