Nei contesti condominiali, dove la gestione condivisa richiede il massimo della trasparenza, ogni proprietario ha facoltà di esaminare i materiali amministrativi, come bollette, accordi stipulati, resoconti assembleari e saldi bancari. È quanto prevedono gli articoli 1129 e 1130-bis del Codice Civile: la visione della documentazione può essere effettuata in qualsiasi momento e senza giustificazione. Ma come si procede alla richiesta d’accesso ai documenti del condominio? Basta inoltrare domanda all’amministratore, via PEC o raccomandata A/R, specificando i materiali desiderati: la lettura è gratuita, mentre la copia può comportare spese aggiuntive.
Il diritto d’accesso secondo la legge
Affinché la gestione del condominio sia sempre trasparente e verificabile, tutti i proprietari devono essere messi nelle condizioni di poter monitorare l’attività amministrativa. Per questa ragione, il Codice Civile prevede specifici diritti e doveri, sia per l’amministratore dello stabile che per gli stessi condomini, in materia di accesso alla documentazione relativa al condominio. Entrando maggiormente nel dettaglio, la normativa vigente prevede:
- all’articolo 1130-bis del Codice Civile, il diritto dei condomini di prendere visione ed estrarre copia dei giustificativi di spesa, facoltà estesa dalla giurisprudenza consolidata a tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale, inclusi verbali, contratti e registri contabili;
- all’articolo 1129, il dovere per l’amministratore di comunicare i giorni e gli orari in cui i condomini possono accedere ai materiali, garantendo la concreta possibilità di consultazione.
È inoltre necessario sottolineare che, in base all’articolo 1130 del Codice Civile, il professionista è tenuto a conservare tutti i materiali, sia relativa alla propria attività che alla gestione dello stabile. Ancora, il già citato articolo 1129 impone l’obbligo di consegna dei documenti da parte dell’amministratore alla cessazione dell’incarico.
Quali documenti sono disponibili in consultazione
Sono diverse le tipologie di documento a cui i condomini possono avere accesso, previa richiesta all’amministratore. Sebbene l’articolo 1130-bis del Codice Civile si riferisca principalmente ai giustificativi di spesa, all’interno del resoconto condominiale, è ormai prassi della giurisprudenza estendere questa possibilità a gran parte del materiale che caratterizza la gestione dello stabile.
Ma quali documenti si possono chiedere all'amministratore di condominio? In linea esemplificativa, il singolo proprietario può accedere a quella che può essere considerata la documentazione condominiale obbligatoria, ovvero dei materiali:
- contabili, come fatture, ricevute, estratti conto bancari, bilanci preventivi e consuntivi;
- amministrativi, quali i verbali dell’assemblea, i registri dell’anagrafe condominiale, la contabilità e i documenti di nomina o revoca dell’amministratore;
- contrattuali, quali accordi stipulati con fornitori esterni, ad esempio per la manutenzione straordinaria e ordinaria;
- tecnici, ovvero certificazioni e perizie, limitatamente alle parti comuni dello stabile.
Non sono invece normalmente inclusi i documenti personali sensibili, ad esempio riferiti a un singolo condominio, oppure gli atti pubblici di enti esterni, a meno che non vi sia diretta pertinenza.
Chi può accedere alla documentazione condominiale
Il diritto d’accesso alla documentazione non è però universale, ma è riservato unicamente a quei soggetti che hanno un interesse legittimo nella verifica della gestione condominiale, ad esempio perché titolari di diritti reali su una o più unità immobiliare. Di conseguenza, l’amministratore dovrà garantire il diritto alla consultazione dei documenti condominiali a:
- proprietari e altri titolari di diritti reali, come condomini, comproprietari e usufruttuari;
- coniugi e familiari di un titolare, purché in possesso di un diritto di abitazione o uso dell’immobile;
- precedenti proprietari, limitatamente al periodo di possesso precedente;
- terzi autorizzati, come consulenti o legali, purché in possesso di una delega scritta da parte dell’effettivo titolare dei diritti reali.
Diverso è invece l’accesso ai documenti condominiali per l’inquilino o il comodatario: non possono procedere autonomamente alla visualizzazione, a meno che non vi sia una delega da parte del proprietario.
È comunque utile ricordare che, in base alla sentenza 19799/2014 della Corte di Cassazione, non è necessario fornire all’amministratore precise motivazioni per la verifica della documentazione: sono sufficienti i requisiti di titolarità e utilizzo precedentemente elencati.
Come posso prendere visione dei documenti condominiali
Esistono diverse modalità per prendere visione dei documenti condominiali, sia gratuite che sostenendo eventuali costi. Di norma, si può infatti procedere:
- con la lettura in loco, presso gli uffici dell’amministratore, in orari concordati. La consultazione dei materiali originali, senza copie, è gratuita;
- richiedendo una copia cartacea o digitale, rimborsando il costo dei materiali.
Bisogna però specificare che, in base alla sentenza 15253/2025 del Tribunale di Roma, non vi è l’obbligo di inoltro telematico da parte dell’amministratore: è un servizio che può autonomamente decidere di offrire.
Le tempistiche d’accesso sono variabili: devono essere compatibili con gli impegni di gestione da parte dell’amministratore, anche se richieste urgenti sono valide, se nell’immediato di un’assemblea condominiale.
Come richiedere la documentazione condominiale
La domanda di visione dei materiali parte con una richiesta formale: è infatti utile garantire la tracciabilità delle comunicazioni, così da evitare malintesi e contestazioni. Solitamente, si procede con l’invio di una raccomandata A/R o di una PEC, entrambi metodi che possono garantire la prova d’inoltro. Possono essere ammessi anche altri metodi, come il fax o la consegna a mano con protocollo, ma è sempre preferibile optare per soluzioni tracciate.
Se si fosse alla ricerca di un fac-simile per la richiesta di documenti all’amministratore, è utile sapere che basta specificare le proprie generalità, il diritto reale posseduto e l’elenco dei materiali desiderati. Ad esempio:
“Il sottoscritto [NOME E COGNOME], proprietario dell’unità immobiliare sita in [INDIRIZZO], [NUMERO DI INTERNO], ai sensi degli articoli 1129 e 1130-bis del Codice Civile, chiede di poter prendere visione dei seguenti documenti condominiali: [ELENCO]. Si richiede di poter concordare un appuntamento presso il vostro studio o, ancora, di ricevere copia digitale o cartacea dei documenti, con costi di riproduzione a mio carico”.
I costi delle copie devono essere anticipati, in base alle indicazioni ricevute dall’amministratore di condominio. Se si ha bisogno di ottenere i materiali in tempi rapidi, ad esempio prima di un’assemblea condominiale, è consigliabile specificarlo all’interno della richiesta.
Cosa succede se l’amministratore non fornisce la documentazione
Per quanto non esistano tempistiche fisse di risposta, può capitare che l’amministratore non dia seguito a una richiesta di visione dei materiali formalmente presentata. Ma in caso di mancato accesso ai documenti condominiali, come si procede?
L’onere della prova ricade sul condomino, così come specificato dalla sentenza 12650/2008 della Corte di Cassazione, il quale comunque ha diritto di procedere per via giudiziaria se il diniego ai documenti è dimostrato. Fatta questa precisazione, il richiedente può:
- inoltrare una diffida formale all’amministratore, definendo un termine massimo per adempiere alla richiesta;
- ricorrere al giudice, con procedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, per chiedere un’ingiunzione e ottenere l’esibizione coatta dei documenti.
Quando la questione finisce in tribunale, l’amministratore di condominio rischia una condanna per il rifiuto di dare la documentazione al singolo condominio. Il giudice può infatti disporre:
- il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- la condanna personale alle spese di giudizio.
Nei casi in cui emerge una ritenzione dolosa e protratta dei materiali, soprattutto post-cessazione dell’attività in condominio, si può configurare anche la responsabilità penale per appropriazione indebita, ai sensi dell’articolo 646 del Codice Penale.
Infine, vi possono essere anche altre consulenze: in base all’articolo 1129 del Codice Civile, l’assemblea condominiale può decidere di revocare l’incarico all’amministratore, data l’inadempienza. Se l’assemblea stessa non dovesse procedere, il singolo condomino ha facoltà di rivolgersi al giudice per chiedere la revoca giudiziale, purché sia dimostrata la grave irregolarità.
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