
Il singolo condomino può effettuare la visione della documentazione condominiale direttamente oppure deve passare dall’amministratore del condominio tramite posta elettronica certificata (Pec)? Per capire come è disciplinato il diritto di accesso a questa tipologia di documenti bisogna fare riferimento all’articolo 1130-bis del Codice civile, che disciplina il rendiconto condominiale. Vediamo quanto disposto e quali sono le regole da seguire.
Il tema è stato di recente affrontato all’interno della rubrica del Sole 24 Ore “Il quesito del Lunedì”. Ma vediamo innanzitutto quanto disposto dall’articolo 1130-bis del Codice civile:
“Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
In base a quanto disposto, quindi, i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Ogni condomino ha il diritto di accesso alla documentazione condominiale in tutte le modalità previste dalla legge.
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