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Riforma costituzionale, competenze Stato Regioni: ecco cosa cambia
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Una delle parti più importanti della riforma costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Il titolo V della Costituzione, oggetto già di una precedente riforma nel 2011, regola il rapporto tra stato centrale e autonomie locali. Vediamo quali sono le novità della riforma Boschi.

Articolo 117 Costituzione prima e dopo riforma

Attualmente il titolo V della Costituzione (l'articolo 117) prevede delle competenze esclusive dello Stato, altre concorrenti tra Stato e Regioni e un'esclusiva competenza di quest'ultime su tutte quelle materie non espressamente richiamate nei punti precedenti. Dal momento della sua approvazione la riforma costituzionale del 2001 ha creato un sistema ambiguo in cui non è chiaro a chi, tra stato centrale e regioni, spetti la competenza nel fare le leggi su una lunga serie di materie. Un fatto che ha generato oltre 1500 contenziosi davanti alla Corte Costituzionale.

La principale modifica della legge Boschi riguarda la cancellazione delle materie di competenza concorrente (ovvero sovrapposizione tra stato e regioni) e l'introduzione di una "clausola di supremazia", cioe' del principio secondo il quale nei casi di interesse nazionale, le decisioni dello stato prevalgono su quelle delle regioni. 

Allo Stato passano i poteri su: energia, commercio con l’estero, professioni, ordinamento sportivo, comunicazioni, previdenza integrativa, sicurezza del lavoro, ricerca scientifica, sicurezza alimentare, protezione civile, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto.

Alle Regioni vanno i poteri su: servizi alle imprese, promozione sviluppo locale, organizzazione dei servizi sanitari, servizi scolastici, formazione professionale, promozione ambientale, valorizzazione del turismo, pianificazione territoriale, minoranze linguistiche.

Riforma costituzionale abolizione province 

Con la riforma viene prevista anche l'abolizione delle Province, già svuotate del potere dalla legge Delrio, che nel 2014 ne ha ridefinito l'assetto e le funzioni. L'articolo 114 verrebbe riscritto e la Repubblica sarà costituita solo "dai Comuni, dalle Città metropolitante, dalle Regioni e dallo Stato":

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