Decreto crescita, novità per il super ammortamento 2019

Decreto crescita, novità per il super ammortamento 2019
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Il decreto crescita reintroduce il super ammortamento, ovvero la possibilità di maggiorare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Super ammortamento, come funziona

Si tratta di un’agevolazione destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Il super ammortamento interessa gli investimenti effettuati dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019, ovvero fino al 30 giugno 2020 a condizione che, entro la fine dell’anno in corso, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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Pertanto, i nuovi beneficiari del super ammortamento potranno usufruire della maggiorazione del 30% (fino al 2017 è stata del 40%) del costo di acquisto (ovvero, in caso di locazione finanziaria, della quota capitale del canone) dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La disposizione non incide sul costo fiscalmente rilevante per:

  • il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
  • la deduzione integrale dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la quale, di conseguenza, non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi quell’importo per effetto della maggiorazione;
  • il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
  • il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali;
  • il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.

Super ammortamento 2019, i requisiti

Possono beneficiare del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata.

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, sono ammessi all’agevolazione del super ammortamento anche i contribuenti che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata.

Spetta anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), non a quelle che adottano il “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), per le quali l’ammontare dei costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) è irrilevante ai fini del calcolo del reddito imponibile.

Non possono aderire al super ammortamento nemmeno le imprese marittime rientranti nel regime della “tonnage tax” (articoli da 155 a 161 del Tuir), le quali, determinando il reddito imponibile in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi, non possono dedurre in via analitica le spese e i costi inerenti alle attività marittime agevolate.

Il beneficio, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, spetta anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. I beni in questione devono soddisfare determinate caratteristiche, devono essere: materiali, nuovi e strumentali. Il super ammortamento non si applica sulla parte eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

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