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Proroga per la domanda del reddito di emergenza, come richiederlo e fino a quando
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La proroga per presentare la domanda per il reddito di emergenza, fissa la scadenza dei termini al 31 maggio. La richiesta deve essere inoltrata online tramite il sito dell’Inps. Vediamo come richiedere il Rem.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, ha optato per una proroga della scadenza dei termini (inizialmente fissata al 30 aprile) per presentare la domanda per il reddito di emergenza. Lo slittamento è arrivato contestualmente alla pubblicazione del decreto Sostegni.

Per fare domanda delle tre nuove mensilità (marzo, aprile, maggio) del reddito di emergenza c’è un mese in più di tempo. Va ricordato che la misura è rivolta alle famiglie con un reddito Isee fino a 15mila euro che non sono coperte da altri sussidi previsti dal governo per contrastare l’emergenza covid.

Attualmente, il reddito di emergenza è stato modificato per allargare la platea dei beneficiari, modificando i requisiti per chi è in affitto, e per tutti i cittadini che, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, hanno visto scadere le indennità di disoccupazione Naspi e Discoll e sono ancora disoccupati.

La domanda per il reddito di emergenza va presentata, entro il 31 maggio, online tramite il sito web dell’Inps, a partire dal 7 aprile e fino al 30 aprile. I pagamenti della prima mensilità, sulle tre previste dal nuovo decreto, saranno erogati dalla metà di maggio e conclusi nelle settimane successive.

La quota mensile per il reddito di emergenza è di 400 euro nel caso di nuclei familiari con un unico componente, ma l’importo viene aumentato a seconda una scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore fino a un massimo di 2 (800 euro) a meno che non ci siano disabili. In quel caso la scala di equivalenza arriva a 2,1 con 840 euro.

Per beneficiare del reddito di emergenza, il nucleo familiare richiedente deve avere un reddito familiare di febbraio 2021 inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato nella Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini Isee, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell'ammontare annuo del canone stesso.

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