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L'ici la si paga anche se l'immobile è stato definito abusivo e non è stato completato. Questa la linea dura della corte di cassazione contenuta nella sentenza di un cittadino titolare di un farbbricato abusivo non finito e per questo neanche abitato. Al proprietario era stato contestato il mancato pagamento della tarsu (la tassa sulla spazzatura) e dell'ici. La difesa si era appellata al fatto che l'edificio fosse di fatto non soltanto abusivo ma anche disabitato

Niente da fare, i giudici hanno passato al vaglio la documentazione fornita dal cittadino e hanno dedotto che se può essere accertato che il fabbricato sia davvero abusivo, non si può asserire con altrettanta certezza che i lavori ancora da fare riguardino una parte dell'immobile o tutto l'edificio, cosa che non accerterebbe la non agibilità dello stabile

In poche parole, davanti alla legge e ai fini del pagamento dell'imposta comunale sui beni immobiliari l'abitabilità del bene non deve essere intesa in senso giuridico ma con riguardo alla situazione di fatto. Insomma, il presupposto dell'ici è "il possesso di fabbricati ...a qualsiasi uso destinati", quelli abusivi compresi, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia

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