Commenti: 6
Saldo imu seconda casa: come dividere tra quota comune e quota stato sull'f24

Imu e Tasi 2015: scopri qui le ultime notizie sui termini di pagamento.

Pagare le tasse in Italia non è solo un onere o un dovere. Si tratta in molti casi di una grandissima complicazione. È il caso per esempio del pagamento della seconda rata imu: in molti si stanno rivolgendo a un commercialista o ai caf, perché non è facile capire come compilare il modello f24. Uno dei problemi principali è l'indicazione della quota comune e di quella per lo stato. Facciamo chiarezza in merito

La divisione deve essere indicata dal contribuente per le seconde abitazioni

L’importo da versare va suddiviso in due distinte quote, che dovranno essere indicate attraverso due diversi codici tributo e che avranno due diversi destinatari: il comune in cui è situato l’immobile e lo stato

Per la prima rata, versata entro il 18 giugno, il calcolo era semplice semplice in quanto si applicava per tutti l’aliquota base dello 0,76%, da dividere al 50% tra i due beneficiari. Essendo l’importo da destinare allo stato determinabile applicando un’aliquota dello 0,38%, bastava infatti dividere in due l’importo oggetto del versamento

Ma la maggior parte di comuni ha aumentato l'aliquota imu

Per il versamento del saldo il prossimo dicembre bisognerà rifare il calcolo e determinare nuovamente la quota da destinare allo stato e quella da destinare al comune. Anche in tal caso, tuttavia, la parte destinata allo stato si calcola mediante l’applicazione di un’aliquota dello 0,38%, mentre la restante parte andrà al comune

Facciamo un esempio pratico

Il comune di Roma applica sulle seconde abitazioni l'aliquota dell,1,06%. Allo stato va lo 0,38%, ossia lo stesso importo di giugno. Al comune lo 0,68%

Ottieni in un click il tuo calcolo imu: inserisci la tua rendita catastale e l'aliquota corrispondente

Vedi i commenti (6) / Commento

6 Commenti:

4 Dicembre 2012, 23:01

Qualora il comune applichi l'aliquota del 5,60 e l'importo da versare a saldo sia inferiore allo 0,38% da riconoscere allo stato come ci si comporta?

5 Dicembre 2012, 9:47

In reply to by anonimo (not verified)

Per anonimo#2: l'aliquota per lo stato rimane sempre e comunque 0,76% sulle seconde case ( quindi, spettandogli il 50% dell'imposta, prende lo 0,38% a tutti gli effetti) anche se il comune decide di abbassare le aliquote. Stesso discorso se il comune decide di alzarle: comunque lo stato prende il 50% dell'imu calcolate allo 0,76%. La parte di imposta rimanente resta al comune.

paolo
8 Dicembre 2012, 10:26

Quando il comune aumenta l'aliquota per le seconda casa il problema è facilmente risolvibile. Sussiste difficoltà allor quando un comune stabile una aliquota ridotta ad esempio per le seconde case locale ai sensi delle legga 431 (canone concordato). In questo caso la quota stato rimane inalterata, mentre la quota comune è da ricalcolare. Considerando poi che l'acconto è stato versato secondo aliquota di legge, si crea un saldo negativo per la quota comune e non sussiste la possibilità di compensazione con la quota stato

8 Dicembre 2012, 18:04

In reply to by paolo492

X dice: mi spiace contraddire ma non è così. anche se il comune dovesse abbassare allo 0,46%, che è l'aliquota minima, al momento di versare il saldo si darà la differenza dovuta- totale allo 0,46% meno acconto allo 0,76% (che essendo il 50% equivale allo 0,38%), ma non si può andare a zero o addirittura sotto. Infatti viene: 0,19% di acconto+0,04% di saldo=0,23% totale al comune (imposta minima annuale che equivale allo 0,46% diviso due).

8 Dicembre 2012, 22:45

In reply to by paolo492

Sempre per dice: dice hai ragione, scusa ma sono andato in bolla anche io. Ho rifatto il ragionamento ed effettivamente allo stato va sempre lo 0,76%/2=0,38% mentre se il comune abbassa l'aliquota allo 0,46% per l'IMU totale, sottraendo la quota per lo stato che comunque rimane uguale, gli restano le briciole e l'acconto versato al comune a giugno supera la quota totale spettante per l'intero anno. Comunque ho letto che si può chiedere al comune il rimborso della quota versata in eccesso. Chiedo scusa per la svista al commento #5.

cosimo
8 Dicembre 2012, 21:11

Salve a tutti, chiedo chiarimenti agli informati per sfratto per morosità.
Ho tramite il mio avvocato notificato lo sfratto al mio inquilino per i mesi di settembre e ottobre 2012 , l' udienza c' è stata il 28 novembre ed il giudice ha sentenziato un termine di grazia per 3 mesi. La domanda è la seguente: l' inquilino al termine di grazia pagherà i mesi di settembre e ottobre o anche i mesi che non sta pagando successivi fino alla nuova udienza ?

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità