Per gli immobili che devono pagare l'imposta, si può prendere il totale dell'imu pagata per il 2012 (acconto più saldo) e versare entro il 17 giugno il 50% a titolo di acconto. Le aliquote 2013 del comune si utilizzeranno per il calcolo del saldo a dicembre. Chi ha comprato casa nei primi mesi del 2013, o nel corso del 2012, dovrà per forza di cose calcolare l'imposta con le regole del 2012, ragguagliare l'importo ottenuto all'anno e versare ora il 50% dell'imposta dovuta per i mesi di possesso nel 2013. Vediamo le regole da seguire per l'imu 2013
La base di partenza per il calcolo dell'imu è la Rendita catastale , Indicata nell'atto di compravendita dell'immobile e reperibile presso la sede locale dell'agenzia del territorio. Per la maggior parte dei comuni la rendita catastale è ancora quella definita nel 1992: in questo caso i valori della rendita dovranno naturalmente essere trasformati in euro. La rendita catastale indica quanto renderebbe teoricamente l'immobile se fosse dato in affitto
1) la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% ottenendo appunto la rendita catastale rivalutata. A tal fine è sufficiente moltiplicare per 1,05
2) sulla base della classificazione dell'immobile si deve individuare il relativo moltiplicatore:
160, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; si tratta delle abitazioni e relative pertinenze
140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (scuole, case di cura, ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (stabilimenti balneari, centri sportivi)
80, se si tratta di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; si tratta normalmente di uffici
65 (era 60 nel 2012), se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Opifici, capannoni industriali e immobili commerciali
55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Negozi
135, terreni (agricoli e non)
110, terreni agricoli (coltivatori diretti o imprenditore agricolo professionale)
3) il valore così ottenuto rappresenta il valore catastale dell'immobile ed è la base imponibile per il calcolo dell'imu. A questo punto bisogna applicare l'aliquota decisa dal governo ovvero (0,4% per l'abitazione principale, 0,76% per gli altri immobili, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale). Le aliquote potranno variare a seconda delle decisioni prese dai comuni
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