TFR anticipato in busta paga: quando si può avere. Ecco cosa sapere

Guida al TFR anticipato in busta paga: regole, importi, tasse e nuove regole dal 2026.
uomo con banconote euro
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Il TFR, ossia il trattamento di fine rapporto, può essere richiesto in anticipo e liquidato in busta paga al lavoratore, ma solo nel rispetto di condizioni precise previste dalla legge. In genere, per il TFR anticipato in busta paga è necessario aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, l’importo ottenibile non può superare il 70% di quanto accantonato e la domanda deve essere collegata a esigenze determinate, come spese mediche o l’acquisto della prima casa. L’erogazione periodica del TFR in busta paga su base mensile, priva di motivazioni specifiche, viene normalmente ritenuta non conforme alla normativa vigente.

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Quando si può avere il TFR anticipato?

Il trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato TFR, rappresenta una somma accantonata dal datore di lavoro durante il rapporto lavorativo e destinata normalmente a essere corrisposta alla cessazione del contratto. La normativa italiana prevede che il lavoratore dipendente possa richiedere un anticipo del TFR maturato, ma solo al verificarsi di determinate condizioni.

In linea generale, per sapere quando si può richiedere il TFR in busta paga, si può fare riferimento a quanto indicato nell’articolo 2120 del Codice Civile. Il dipendente può fare domanda se ha maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ma questo vincolo temporale non è richiesto in caso di versamento del TFR a un fondo pensione. 

L’anticipo richiesto non può superare il 70% del TFR accantonato fino a quel momento, quando è in azienda, ma se viene versato a una forma di previdenza complementare, si può arrivare fino al 75% qualora si debbano affrontare spese sanitarie legate a situazioni molto gravi. L’anticipo del TFR può essere richiesto per 3 motivi principali:

  • acquisto della prima casa per sé o per i figli, ma anche per ristrutturazione significativa della prima casa, secondo quanto indicato dalla sentenza n. 3392 del 2016 della Corte di Cassazione. È bene informarsi su quanto si può chiedere e come per l’anticipo TFR destinato all’acquisto della prima casa;
  • spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi, riconosciuti dalle strutture pubbliche, per sé o per o per la propria famiglia (coniuge e figli);
  • sostegno delle spese durante i congedi parentali e quelli per la formazione.
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Richiesta anticipo TFR per difficoltà economiche: possibile?

Secondo la disciplina standard prevista dal Codice Civile, non è possibile richiedere l’anticipo del TFR semplicemente perché si hanno delle difficoltà economiche generiche. A prescindere però dalle causali previste dalla legge, si può fare richiesta anche in assenza di una motivazione ben precisa.

È necessario, però, che la richiesta sia giustificata con la dicitura “motivi personali”, tra i quali possono rientrare quindi anche le difficoltà economiche, non legate all’acquisto della prima casa o a spese sanitarie. È bene evidenziare che tale opzione può essere prevista dai contratti collettivi nazionali o da quelli aziendali, ma in questi casi si può accedere a una quota più contenuta del TFR maturato, di solito fino al 30% e al datore di lavoro è data facoltà di rifiutare eventualmente la richiesta.

Tassazione dell’anticipo TFR in busta paga

Un aspetto fondamentale riguarda la tassazione dell’anticipo TFR in busta paga, spesso sottovalutata da chi presenta domanda. Il TFR, quando liquidato alla fine del rapporto, beneficia normalmente di una tassazione separata, spesso più favorevole rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria applicata allo stipendio mensile.

Per l’anticipo del TFR in busta paga, la tassazione avviene secondo aliquote differenti, in base alla destinazione delle somme accantonate. Per il TFR lasciato in azienda si applica un’aliquota al 23% a titolo di acconto, con un conguaglio effettuato in base all'aliquota media IRPEF del lavoratore al momento della cessazione del rapporto.

Chi sceglie un fondo pensione per l’accantonamento del TFR, beneficia di una tassazione più favorevole in alcuni casi. Per acquisto o ristrutturazione della prima casa, come anche per l’anticipo senza una motivazione specifica, si paga il 23% di tasse, mentre in caso di richiesta per spese sanitarie, si parte dal 15% e l'aliquota scende dello 0,30% ogni anno dopo il 15° di partecipazione al fondo, fino ad arrivare al 9%.

È possibile liquidare il TFR mensilmente in busta paga?

L’anticipo del TFR può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e deve essere erogato in un’unica soluzione, escludendo di fatto la possibilità di ottenere una liquidazione mensile in busta paga del trattamento di fine rapporto, diversamente da quanto avvenuto in passato.

La legge di bilancio 2014, infatti, ha introdotto un periodo sperimentale durato dall’1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, durante il quale era prevista la possibilità di ricevere il TFR maturando mensilmente in busta paga, su richiesta del lavoratore. Terminata questa sperimentazione, è venuta meno anche la possibilità della liquidazione mensile in busta paga.

Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’erogazione del TFR mensilmente in busta paga risulta illegittima e determina, oltre all’assoggettamento contributivo delle somme corrisposte, anche l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare nuovamente l’accantonamento del TFR da liquidare al termine del rapporto di lavoro.

Riporta ugualmente la data dello scorso anno la sentenza sul TFR in busta paga, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro il 20 maggio 2025, che ha stabilito l’illegittimità della corresponsione mensile e continuativa del TFR in busta paga, anche se prevista da accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente.

Quali sono le nuove regole per l'anticipo del TFR

Le regole classiche dell’anticipo TFR restano sostanzialmente le stesse, così come le conosciamo, mentre la novità di quest’anno riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto e la sua modalità di gestione. La manovra 2026 ha previsto, infatti, che dall’1 luglio prossimo, i nuovi dipendenti del settore privato (tranne colf, badanti e altri domestici) che non indicano alcuna preferenza, vedranno il TFR trasferito in automatico al fondo pensione individuato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Entro 60 giorni dall’assunzione sarà possibile modificare la destinazione, lasciando il TFR in azienda oppure scegliendo un diverso fondo. Una volta conferito al fondo, però, il ritorno al TFR aziendale non sarebbe ammesso. Le stesse verifiche riguarderanno anche chi ha già lavorato: senza conferma scritta scatterà il meccanismo automatico.

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Perché il datore di lavoro vuole anticipare il TFR?

A chiedere l’anticipo del TFR è solitamente il lavoratore, mentre il datore di lavoro da parte sua è tenuto a concederlo, a patto che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge. L’anticipo TFR in busta paga non richiesto può avvenire quando è l’azienda a proporre formule di liquidazione anticipata, agendo quindi su base volontaria, ma in tal caso andranno pagati i contributi previdenziali relativi alla somma erogata. Il datore di lavoro può voler anticipare il TFR per:

  • migliorare il clima aziendale: concedere anticipi ai lavoratori può essere un modo per supportarli economicamente e rafforzare il rapporto fiduciario;
  • ridurre passività future: il TFR è un debito aziendale accantonato nel tempo e anticiparne una parte può alleggerire impegni futuri di bilancio;
  • accordi di welfare interno: alcune imprese inseriscono il TFR in piani di welfare o riorganizzazione del personale;
  • incentivare uscite consensuali: in certi contesti, anticipare o liquidare il TFR può accompagnare accordi di risoluzione del rapporto.

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