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La comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 deve essere effettuata entro il prossimo 6 aprile. La scadenza, inizialmente prevista per il 28 febbraio, è stata prorogata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e registrate, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute tra cui le bollette doganali, spetta a tutti i soggetti passivi Iva.

I soggetti esclusi dall’obbligo dello spesometro 2018 sono i produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane, chi ha optato per l’invio telematico delle fatture all’Agenzia delle Entrate, i contribuenti nel regime forfettario, i contribuenti minimi.

Le associazioni e gli altri soggetti nel regime forfetario devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato; la Pubblica Amministrazione è obbligata a trasmettere lo spesometro 2018 solo per le fatture non gestite con il Sistema di Interscambio (Sdl).

L’invio dello spesometro con i dati delle fatture emesse e ricevute da giugno a dicembre 2017 dovrà essere effettuato secondo le nuove specifiche tecniche. Per la verifica e l’invio delle fatture secondo gli standard del Fisco, sono a disposizione di contribuenti e intermediari due pacchetti software: uno per la compilazione del file della comunicazione e uno per il controllo.

I dati da comunicare sono:

  • partita Iva (nei rapporti B2B) o Codice Fiscale (nei rapporti B2C);
  • data e numero della fattura (per le fatture emesse si fa riferimento alla data relativa al periodo in considerazione; per quelle ricevute, alla data di registrazione);
  • tipologia dell’operazione;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • imposta;
  • bollette doganali attive e passive senza indicazione del Paese extra Ue.

Per quanto riguarda le fatture di importo non superiore ad euro 300 (Iva compresa), è intervenuto il provvedimento 5 febbraio 2018, n. 29190 che ha concesso la possibilità di trasmettere il documento riepilogativo (come predisposto ai fini della loro annotazione nei registri Iva) che deve contenere, tanto per le fatture emesse, quanto per quelle ricevute e registrate, i seguenti dati:

  • numero e data per le fatture emesse, numero e data di registrazione per quelle ricevute;
  • partita Iva (nei rapporti B2B);
  • base imponibile;
  • aliquota applicata e l’imposta ovvero se l’operazione non prevede imposta la tipologia dell’operazione.
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