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Il 31 ottobre 2018 scade il termine ultimo entro il quale il condominio – nella persona dell’amministratore o, altrimenti, di persona designata dall’assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770/2018. Vediamo quali sono le somme da dichiarare.

Modello 770 condominio, cos’è

Confedilizia ha precisato che l’adempimento riguarda tutti i condominii che nel 2017 abbiano corrisposto somme sulle quali abbiano effettuato ritenute d’acconto e serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.

Modello 770 condominio, cosa indicare

Sempre come evidenziato da Confedilizia, nel modello – che deve essere trasmesso obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato – gli amministratori devono indicare gli importi trattenuti a titolo di ritenute, addizionali ed imposte sostitutive, con riferimento alle somme erogate durante il 2017, su:

  • redditi di lavoro dipendente a portieri, addetti alle pulizie ecc. (con ritenuta secondo le diverse aliquote Irpef);

  • redditi di lavoro autonomo ai soggetti che abbiano effettuato prestazioni anche occasionali a favore del condominio: ingegneri, geometri, architetti ecc. (con ritenuta del 20%) e anche allo stesso amministratore del condominio per il suo compenso annuale;

  • corrispettivi di appalto alle imprese che abbiano svolto prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti e per attività di pulizia, manutenzione caldaie, ascensori, giardini e altre parti comuni dell’edificio ecc. (con ritenuta del 4%).

Le ritenute del 4% o del 20% non si applicano sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condominii pagano mediante bonifici bancari o postali cosiddetti “parlanti” per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per esempio per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta effettuata da banche o Poste italiane Spa (pari, dall’1.1.2015, all’8%) e i dati dei soggetti interessati non andranno indicati dal condominio nel modello 770.

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