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Con l’entrata in vigore del nuovo regime Iva forfettario 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito nel corso del primo Forum con la stampa specializzata. Vediamoli punto per punto.

Cos’è il regime forfettario

Dal 2019 il regime Iva forfettario sostituisce i precedenti regimi agevolati, introducendo una tassazione al 15% per imprese e professionisti che raggiungano ricavi inferiori a 65 mila euro per cassa o per competenza, secondo il regime adottato (si applicano i chiarimenti AdE della circolare  10/E/2016)

Soglie e compensi per diritti d’autore

Nel computo della soglia di accesso (entro i 65 mila euro) vanno considerati anche i proventi percepiti al di fuori dall’Iva. Ad esempio, i ricavi come cessione di diritto d’autore. In questo senso si applica l’articolo 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 che include tra i redditi di lavoro autonomo “…i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

Passaggio al regime forfettario 2019

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il forfettario è un regime naturale, a cui possono accedere i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione, purché rientrino nei limiti di accesso.

I soggetti che, nell’anno 2018, erano in regime di contabilità semplificata (ad esempio con ricavi e compensi superiori alle soglie previste o con presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), ma con ricavi inferiori alle nuove soglie, possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019, senza attendere il decorso di un triennio (Richiamo alla circolare 11/E/2017 e risoluzione 64/E/2018).

Regime Iva forfettario 2019: i possessori di quote in Srl

È consentito l’accesso al forfettario ai soggetti titolari di quote di controllo di Srl qualora le abbia cedute entro il 31 dicembre 2018. Se invece le quote indicate fossero ancora detenute al 01.01.2019, l’accesso al regime è precluso per l’anno in corso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire prima del 31.12.2019.

Se un titolare di regime forfettario 2019 acquista nell’anno una quota di controllo di una Srl, l’anno successivo uscirà da tale regime.

Attività prevalente con partita Iva

Se l’attività che rientra sotto la partita Iva è espletata in prevalenza nei confronti di un particolare datore di lavoro, attuale o alle dipendenze del quale si è lavorato negli ultimi due anni, il regime forfettario, secondo l’Agenzia delle Entrate, è inibito. Per calcolare la sussistenza di tale clausola occorre fare riferimento ai parametri “ricavi e compensi conseguiti”.

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1 Commenti:

a.minori
25 Gennaio 2019, 22:16

Se dovete prendere articoli da altri siti fatelo in maniera completa altrimenti chi legge qui acquisce informazioni fuorvianti: "Se un titolare di regime forfettario 2019 acquista nell’anno una quota di controllo di una Srl, l’anno successivo uscirà da tale regime." Avete omesso un piccolo FONDAMENTALE dettaglio, ovvero nel caso in cui le due attività sono assimilabili.

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