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Limiti al subappalto, l’Italia si adegua alla normativa europea
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Da tempo la Commissione europea ha definito i limiti al subappalto vigenti in Italia contrari al diritto comunitario. Con una recente sentenza del Consiglio di Stato anche le legge italiana inizia a conformarsi all’orientamento europeo.

Nel dettaglio, la sentenza in questione ha ripristinato l’aggiudicazione di una gara annullata dal Tar in precedenza, in quanto il raggruppamento vincitore aveva sforato il tetto al subappalto e al ribasso consentito.

Vediamo il caso a cui si riferisce questa sentenza, riportato dal sito Edilportale. La seconda classificata di una gara per la prestazione di servizi aveva presentato ricorso e il Tar Lazio contro un raggruppamento di imprese che si era aggiudicata la gara.

Il tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso spiegando che non era stato possibile valutare il massiccio ricorso, mediante subappalto, a delle cooperative sociali di tipo B (per l’inserimento di disabili e soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro), elemento grazie al quale l’aggiudicatario aveva potuto offrire un elevato ribasso.

In seconda battuta, quindi, è arrivato l’appello dell’aggiudicataria al Consiglio di Stato che ha anche chiesto il pare della Corte di Giustizia Europea in materia di limiti al subappalto e ai ribassi, che sono previsti dal Codice Appalti italiano, ma tuttavia restano in contraddizione con la legislazione comunitaria in materia di contratti pubblici.

L’articolo 105 del Codice Appalti, infatti, stabilisce un tetto del 30% (poi alzato temporaneamente al 40%) per il subappalto e un limite del 20% per i ribassi. Limiti per i quali l’Italia è stata redarguita più di una volta dall’Unione Europea, che non prevede tra le sue normative nulla di simile.

Tanto che, la Corte di Giustizia Europea, su richiesta del Consiglio di Stato, ha ribadito che i limiti imposti dalle norme nazionali sono contrari alla normativa comunitaria. Per questo il Consiglio di Stato ha affermato che i limiti al subappalto e ai ribassi non possono essere applicati, pur sottolineando che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto.

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