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Supercondominio e superbonus, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
GTRES

In un supercondominio, possono beneficiare del superbonus i condòmini che effettuano, oltre alla riqualificazione della centrale termica a servizio di tutti gli edifici del complesso, anche l'isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, con la risposta n. 94, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "il superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare anche l'isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà, unitamente alla sostituzione dell'impianto termico a servizio dell'intero supercondominio, la diminuzione di due classi energetiche, fermi restando gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione che non sono oggetto dell'istanza di interpello". 

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che i requisiti per accedere al superbonus devono essere verificati per ogni edificio e che il doppio passaggio di classe energetica deve essere attestato tramite Ape convenzionali ante e post intervento. Nel dettaglio, è stato chiarito: "La verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi Ape convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto di entrambi gli interventi".

Per i condòmini che invece hanno deliberato solo la sostituzione dell'impianto termico, ci sarà la possibilità di fruire dell'ecobonus.

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