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Contratto rent to buy, possibili le agevolazioni previste per il canone concodato?
GTRES

In caso di contratto rent to buy è possibile applicare la disciplina prevista per i contratti di locazione a canone concordato e le relative agevolazioni fiscali? Sul tema si è espressa l'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 597, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in assenza dell'attestazione da parte delle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi territoriali per i contratti di locazione a canone concordato, non si possono applicare la disciplina prevista per tali contratti e le relative agevolazioni fiscali. 

Nel caso in esame, un istante, in qualità di persona fisica proprietaria di un immobile abitativo A2 e relative pertinenze C2 e C6 con volontà di alienarli, riceve da un privato
la disponibilità ad acquistarli mediante la stipula di un contratto rent to buy. L'istante ha spiegato che la quota da imputare a corrispettivo della concessione del godimento rientra tra i valori minimi e massimi previsti dall'Accordo territoriale di riferimento per la locazione agevolata dei fabbricati de quibus e che le clausole del contratto riferibili alla concessione del godimento del fabbricato, sono analoghe ed assimilabili a quelle contenute nel modello allegato al d.m. 16 gennaio 2017. L'Accordo territoriale prevede, infatti, che i contratti di locazione a "canone concordato" siano stipulati mediante scritture conformi al citato modello. 

L'istante ha poi precisato che l'Associazione di categoria firmataria dell'Accordo
territoriale ha rilevato che il "contratto di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili", come quello in esame, non è in senso tecnico un contratto
di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'istante ha quindi domandato se è possibile che una delle Associazioni di categoria firmataria dell'Accordo rilasci la prescritta asseverazione previa attestazione di cui all'art. 1, comma 8, d.m. 16 gennaio 2017 al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, anche nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, "fermo restando che non rientra nella competenza dell'Agenzia stabilire se il contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto rientri civilisticamente tra i contratti disciplinati dalla legge n. 431 del 1998, in assenza della prescritta attestazione da parte delle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi territoriali, si ritiene che non si possa applicare la disciplina prevista per i contratti di locazione a canone concordato e le relative agevolazioni fiscali". 
 

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