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Agevolazioni prima casa, vendita e riacquisto da parte di un soggetto residente all'estero
GTRES

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema delle agevolazioni prima casa in caso di vendita e riacquisto da parte di un soggetto residente all'estero. E' possibile usufruire del beneficio senza adibire il nuovo immobile ad abitazione principale? Vediamo quanto chiarito.

Con la risposta n. 627, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che "per il cittadino emigrato all'estero, già in sede del primo acquisto, l'agevolazione spetta a condizione che 'l'immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano'".

La circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, ha chiarito che l'agevolazione compete a condizione che l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale, "senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato".

Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale", non è necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Questo perché l'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, come l'obbligo di residenza, non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero "e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione
principale".
 

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