
In caso di donazione è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa? E cosa accade se si è già proprietari di un altro immobile nello stesso Comune? Sul tema è intervenuto il Fisco. Ecco quanto chiarito.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate, una contribuente ha domandato: "I miei genitori intendono donarmi un immobile che utilizzerò come abitazione principale. Posso richiedere le agevolazioni prima casa, essendo già proprietaria di altro immobile nello stesso Comune e per l'acquisto del quale ho usufruito delle stesse agevolazioni?".
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha fatto importanti precisazioni. Secondo quanto spiegato, "chi possiede un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo dei benefici fiscali" può "richiedere le stesse agevolazioni, in occasione della stipula di un atto di donazione di un'abitazione, se in tale atto dichiara di impegnarsi a vendere entro un anno dal nuovo acquisto l'immobile già posseduto".
Si ricorda che la condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è quella di non possedere un'altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l'immobile da acquistare o un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.
In caso di donazione e agevolazioni prima casa, dunque, se si possiede un altro immobile nello stesso Comune, è necessario procedere alla vendita dell'immobile posseduto entro un anno dalla donazione della nuova abitazione.
1 Commenti:
Il riferimento normativo è quello del comma 4 bis, art. 1, della Tariffa Parte 1^, allegata al Dpr 131 del 26/04/1986, secondo il quale per fruire della agevolazioni "prima casa" su quella ricevuta in donazione, deve "alienare" entro un anno dalla data dell'atto quella a suo tempo acquista con gli stessi benefici.
L'alienazione è anche a "titolo gratuito", ossia può "donarla" a sua volta.
Riporto la norma citata:
>
per commentare devi effettuare il login con il tuo account